Il personale scolastico, sia docente che ATA, di ruolo o a tempo determinato ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali indette dai sindacati autorizzati per un limite massimo di 10 ore per ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. È l’art. 31 del CCNL 2019/21 a disciplinarne l’istituto, anche se per la loro organizzazione si fa sempre riferimento al contratto collettivo integrativo regionale.
Riferimenti normativi che regolano l’organizzazione delle assemblee sindacali
In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee sindacali al mese (comma 2). Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico (comma 4).
Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 (comma 6).
Chiarimenti sulle ore prese
Pertanto, nella durata complessiva delle assemblee territoriali deve tenersi conto anche dei tempi di percorrenza, necessari sia per recarsi nella sede di svolgimento dell’assemblea sia per far ritorno a scuola, sempre tenendo conto dei limiti delle 10 ore annuali nei limiti della durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva regionale: di solito, l’assemblea viene indetta per 2 ore più 1 ora per gli spostamenti.
Occorre precisare che il monte ore individuale di 10 ore annuali e la durata massima di 2 ore (più una per gli spostamenti) fanno riferimento al tempo effettivo di 60 minuti: l’unità oraria delle lezioni, che può anche essere inferiore, quindi non viene presa in considerazione. Se l’assemblea è convocata, ad esempio, dalle 8 alle 10 e le lezioni hanno inizio alle 8.10, ai fini del conteggio orario individuale conta 1 h 50’ e non 2 ore.