L’assenza per visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie per il personale scolastico, docenti e ATA, è prevista da una specifica normativa che disciplina le assenze, i diritti dei dipendenti, la documentazione necessaria e gli effetti economici. La principale normativa che regola le assenze per malattia, inclusi i permessi per visite mediche, esami diagnostici e terapie, è l’art. 55-septies, comma 5-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, modificato dal D.L. n. 101/2013. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con una nota del 6 maggio 2015 (prot. n. 7457), ha specificato che queste assenze devono essere gestite seguendo questa normativa, senza prendere in considerazione successivi aggiornamenti come la Legge n. 125/2013.
Assenza per visite specialistiche: documentazione necessaria
Per giustificare l’assenza dovuta a visite mediche, terapie o esami diagnostici, è essenziale presentare un’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata. Il certificato deve riportare chiaramente la natura della prestazione e la data in cui è stata effettuata, senza che sia obbligatoria la specificazione delle ore. Può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico che l’ha effettuata.
Nelle situazioni in cui il personale scolastico deve spostarsi in un’altra città per sottoporsi a visite o trattamenti medici. Secondo la Circolare Ministeriale n. 301/1996, i giorni necessari per il viaggio verso la struttura sanitaria devono essere considerati a tutti gli effetti come assenza per malattia, se debitamente documentati.
Permessi per il personale docente
I docenti possono accedere a una gamma più ampia di opzioni per gestire le loro assenze per visite mediche. In particolare, è possibile:
- Richiedere permessi brevi (art. 16 del CCNL), che possono essere retribuiti o non retribuiti a seconda dei casi.
- Far rientrare l’assenza all’interno del regime di malattia (artt. 17 e 19), se si preferisce questa modalità. La differenza con l’istituto della malattia sarà l’assenza dell’obbligo di reperibilità per la visita fiscale.
- Usufruire di permessi per motivi personali (artt. 15 e 19), che, seppur limitati nel numero massimo di ore, offrono una maggiore flessibilità nella gestione delle assenze.
Quando l’assenza per visite mediche o prestazioni sanitarie viene imputata al regime di malattia, si applicano le disposizioni economiche previste dalla Legge n. 133/200 per i primi 10 giorni di assenza, che si traduce in una riduzione della retribuzione base durante questo periodo. I docenti possono usufruire anche di permessi brevi, fino a un massimo di 18-25 ore all’anno, che dovranno essere recuperati in seguito entro l’anno scolastico.
Permessi per il Personale ATA
Per il personale ATA, l’articolo 69 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Scuola 2019-21 stabilisce che è possibile usufruire di un massimo di 18 ore annue di permessi per visite mediche. Questo limite comprende anche il tempo di viaggio necessario per raggiungere la struttura sanitaria. I permessi possono essere utilizzati sia su base giornaliera che oraria, secondo le esigenze del dipendente, e rientrano tra i cosiddetti “riposi, permessi e congedi”.
Se sono fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. Se sono fruiti su base giornaliera, l’intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio.