Vi è un limite ben preciso di assenze degli alunni in base al quale il consiglio di classe non può procedere con la valutazione dello studente: se non vi sono casi particolari, specifiche deroghe che giustificano i giorni di assenza, infatti, l’alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva. Vediamo qual è il limite di assenze consentito, come calcolarlo e quali sono i giustificati motivi per non incorrere nella bocciatura.

Qual è il limite massimo di assenze degli alunni

L’art14, comma 7, del Dpr 122/2009 fissa il limite di assenze da rispettare affinché si possa considerare come valido l’anno scolastico. Nello specifico, l’articolo recita che: “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Gli studenti di qualsiasi grado di scuola, pertanto, devono frequentare per almeno 3/4 dell’orario annuale: il limite delle assenze degli alunni, quindi, è pari al 25% di assenze su un totale di 200 giorni di scuola, vale a dire ad un massimo di 50 giorni. Tenendo conto che la normativa parla di “orario annuale”, occorre considerare anche le assenze orarie: considerando che 200 giorni di scuola equivalgono a circa 33 settimane, si deve moltiplicare il numero di ore settimanali per 33 per arrivare al monte orario complessivo. Ci si potrà assentare solo per il 25% di queste ore.

Le deroghe

Superato questo limite di assenze degli alunni, il Consiglio di classe deve procedere in automatico con la bocciatura, salvo la presenza di particolari deroghe. Spetta al collegio dei docenti delineare i criteri generali e le fattispecie che legittimano le deroghe al limite minimo di presenza a scuola, tenendo sempre in considerazione che il c.d.c. deve poter procedere alla valutazione dello studente. Il Ministero dell’Istruzione con la circolare n. 20 del 2011 ha indicato un elenco di motivi giustificabili, quali:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.