Le assenze per malattia, per docenti e personale ATA, quali conseguenze hanno? Cosa prevede la normativa attuale? Dato che il rinnovo del CCNL 2019/2021 ha apportato alcune modifiche, vediamo quali sono le regole di cui tener conto quando ci si assenta a causa di malattia. Inizieremo questa mini guida illustrando le regole sia per il personale di ruolo, che precario. Inoltre, parleremo di quali sono le assenze escluse dal periodo di comporto e dalle trattenute.

Assenze per malattia: docenti e ATA

Dal confronto del contratto attualmente in vigore (ma scaduto) con i precedenti, è possibile notare come alcune indicazioni riguardo alle assenze per malattia siano rimaste le medesime, mentre altre hanno subito un cambiamento. Nella sintesi che segue vedremo quali sono le regole attuali.

Docenti e ATA di ruolo

Resta in vigore l’art. 17 del CCNL 2006/09 che ai commi 1 e 7 prevedono che la durata massima del periodo di assenza è di 18 mesi (con diritto alla conservazione del posto) che va calcolato sommando, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente con la seguente retribuzione:

  • Primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile, comprese la RPD e il CIA, con esclusione di ogni compenso accessorio;
  • Successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra definita;
  • Ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra definita.

Docente e ATA con supplenza al 30/6 e 31/8

In questo caso entrano in vigore le regole del nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09, i cui commi 3 e 4 prevedono che tale personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico e fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta:

  • per intero nel primo mese di assenza;
  • nella misura del 50% nel secondo e terzo mese;
  • per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Docente e ATA con supplenza breve

Anche qui novità dal nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. Il comma 6 prevede che tale personale:

  • Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
  • Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Gravi patologie

La normativa per il Personale di ruolo è l’art. 17 comma 9 CCNL 2006/09, mentre per il personale supplente è l’art. 35 comma 11 CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Assenze escluse dal periodo di comporto e dalla trattenuta

Per tutto il personale in servizio, di ruolo e supplente (comprese quelle brevi), le assenze escluse dal periodo di comporto (ovvero quello che garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro) sono quelle dovute da:

  • infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • congedo per cure per invalidi (30 gg. – ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011);
  • “malattia determinata da gravidanza”, anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione;
  • gravi patologie che richiedono terapie parzialmente invalidanti (sono compresi i giorni di ricovero ospedaliero; i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie).

Le assenze escluse dalla trattenuta sono quelle dovute a:

  • infortunio sul lavoro;
  • causa di servizio;
  • ricovero ospedaliero e day hospital o Macro attività e per il seguente periodo di convalescenza;
  • gravi patologie che richiedono terapie parzialmente invalidanti (sono compresi i giorni di ricovero ospedaliero; i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie).

Fasce di reperibilità

Il dipendente è tenuto a farsi trovare all’indirizzo indicato durante le fasce orarie comprese dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i giorni non lavorativi e i festivi, se ricompresi nell’assenza. Durante il periodo di malattia la visita fiscale può essere disposta anche più volte (TAR Lazio – sentenza del 3 novembre 2023 numero 16305). Nel caso di allontanamento dall’indirizzo indicato per eseguire visite mediche o terapie, o per altri motivi, deve necessariamente informare la scuola di servizio, indicando altri orari di reperibilità. Sono escluse le assenze dovute a:

  • patologie gravi che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti; malattie riconosciute per causa di servizio che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
  • ricovero in ospedali pubblici o convenzionati.