Assenze del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, le regole, in merito a questa disciplina, sono stabilite nel CCNL comparto scuola 2019/2021 ma ci sono delle differenze tra i contratti stipulati al 31 agosto e al 30 giugno e le supplenze brevi e temporanee.
Differenze tra le assenze per malattia tra i supplenti al 31 agosto o al 30 giugno e i supplenti brevi
Per quanto riguarda il personale docente e ATA firmatario di un contratto annuale (ovvero al 31 agosto) oppure fino al termine delle attività didattiche (vale a dire sino al 30 giugno), è prevista la conservazione del posto per un massimo di nove mesi in un triennio scolastico. Il triennio si calcola retroattivamente dal giorno di assenza.
A stabilirlo è il comma 3 dell’articolo 35 del suddetto CCNL, dove si legge: ‘Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico’. La retribuzione per le assenze è disciplinata secondo le seguenti applicazioni: intero stipendio per il primo mese di assenza, 50% per il secondo e terzo mese, e nessuno stipendio per i successivi 6 mesi. Le assenze parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio, mentre quelle non retribuite sì.
Discorso diverso, invece, per tutti coloro che sottoscrivono un contratto di supplenza breve. Per le supplenze temporanee, i docenti hanno diritto alla conservazione del posto per 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Superato questo limite, il contratto si conclude. Il comma 6 del suddetto articolo 35 del CCNL prevede quanto segue: ‘Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%’.