Assenze per malattia
Assenze per malattia

La gestione delle assenze per malattia nella scuola segue regole precise che distinguono i diritti dei lavoratori in base al tipo di contratto. Che dire dei supplenti, ovvero i precari della scuola? Quali sono i loro diritti? Che retribuzione gli spetta mentre sono assenti per malattia? In questo articolo vediamo le regole per docenti e ATA con contratto a tempo determinato.

Assenze per malattia: quando sono conteggiate?

Le assenze per malattia comprendono diverse situazioni tutelate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), tra cui:

  • Infermità legata a cause di servizio: Garantisce il diritto all’intera retribuzione, come previsto dal CCNL 2006-09.
  • Day-hospital, day surgery e ricovero ospedaliero: Questi periodi rientrano nel calcolo delle assenze per malattia, salvo siano collegati a gravi patologie.
  • Visite, terapie e prestazioni specialistiche: Se giustificate per l’intera giornata, vengono considerate malattia.
  • Patologie connesse a invalidità riconosciuta: Comprendono convalescenze e trattamenti legati alla patologia.

Assenze per gravi patologie

In caso di gravi patologie, le regole applicate al personale a tempo determinato e indeterminato sono le stesse. Tuttavia, è necessario un certificato medico che specifichi la natura della malattia e le relative necessità terapeutiche.

Personale a tempo determinato: retribuzione e limiti

I diritti e le tutele del personale scolastico precario variano in base alla durata del contratto. Chi possiede un contratto fino al 30 giugno o 31 agosto beneficia di:

  • Conservazione del posto per un massimo di 9 mesi in un triennio scolastico.
  • Retribuzione differenziata:
    • Primo mese: 100% dello stipendio.
    • Secondo e terzo mese: 50%.
    • Dal quarto al nono mese: nessuna retribuzione.

I primi tre mesi non interrompono l’anzianità di servizio, mentre i successivi sì. Al superamento dei 9 mesi di assenza, il contratto viene risolto automaticamente.

Supplenze brevi

Per chi lavora con supplenze brevi, il diritto alle assenze per malattia è più limitato:

  • 30 giorni retribuiti al 50%.
  • Nessuna interruzione dell’anzianità di servizio durante questi 30 giorni.
  • Se il limite di 30 giorni viene superato, il contratto è risolto.

Contratti multipli: applicazione delle regole

Quando un lavoratore ha contratti di diversa natura nello stesso anno scolastico, si applicano regole specifiche per ciascun contratto:

  • Per i contratti annuali, vale il limite di 9 mesi di conservazione del posto.
  • Per le supplenze brevi, si applica il limite di 30 giorni retribuiti al 50%.

Ogni tipologia contrattuale deve essere gestita separatamente per evitare penalizzazioni.

Il personale scolastico precario deve pianificare attentamente le assenze per malattia per evitare conseguenze negative sulla retribuzione e sulla continuità lavorativa. Consigli utili includono:

  • Controllare attentamente i termini contrattuali.
  • Richiedere certificati medici dettagliati, soprattutto in caso di gravi patologie.
  • Monitorare i limiti di assenza per ciascun contratto in essere.