Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 31 luglio 2024, la Nota avente come oggetto ‘Nota AOODGPER prot. n. 115135 del 25 luglio 2024. Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – integrazione e rettifica’. L’Amministrazione centrale ha fornito importanti indicazioni sugli incarichi a tempo determinato per chi ha ricevuto la nomina da prima fascia GPS sostegno nell’anno scolastico 2023/24.
Nomine da prima fascia GPS sostegno 2023/24 e supplenze: importanti precisazioni dal Ministero (NOTA)
A seguito di richieste di chiarimento pervenute, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella nuova Nota pubblicata il 31 luglio, ha ricordato quanto specificatamente indicato al comma 10 dell’articolo 5 del decreto legge N. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla legge N. 74 del 21 giugno 2023. Qui si legge quanto segue: “A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”. Di conseguenza, i docenti che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo sulla base delle procedure disciplinate dal Decreto ministeriale N. 119 del 15 giugno 2023 non potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025.
In buona sostanza, secondo quanto indicato dal DL N. 44/2023, i docenti che hanno ricevuto una nomina finalizzata al ruolo da I fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24 sono soggetti ad un vincolo triennale riguardante assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e supplenze. Tuttavia, se per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni sono state previste delle deroghe al vincolo (nell’intesa firmata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito), tale vincolo resta, invece, immutato per quanto riguarda i contratti a tempo determinato.