Il decreto-legge 44/2023 (convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74) ha introdotto, all’articolo 1 comma 9-bis, una riserva del 15% nelle assunzioni del personale non dirigenziale per i partecipanti al servizio civile universale. Questa riserva sarà applicata anche alle graduatorie GPS del personale scolastico. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisato che solo il servizio civile universale, istituito nel 2017, dà diritto alla riserva, mentre il precedente servizio civile non è considerato valido ai fini della stessa.
Servizio civile pre-2017 e riserva del 15% in GPS: ‘è ingiusto’
Un lettore scrive pone un quesito in merito a questa questione: ‘Ho completato il servizio civile nazionale tra il 2005 e il 2017, quando era ancora su base volontaria e non come alternativa al servizio militare obbligatorio. Dal 2017, il servizio civile nazionale è stato ribattezzato “servizio civile universale” (Decreto Legislativo 40/2017, art. 2), mantenendo le stesse caratteristiche di volontarietà e obiettivi identici. Trovo ingiusta questa disparità di trattamento tra chi ha completato il servizio civile nazionale volontario “prima e dopo il 2017”, considerando che la denominazione è cambiata in universale, ma le modalità del servizio sono rimaste invariate! Negare la riserva del 15% ai partecipanti al servizio civile nazionale prima del 2017, che hanno svolto un servizio essenzialmente equivalente a quello dei partecipanti al servizio universale dopo il 2017, viola il principio costituzionale della parità di trattamento?’
La possibile soluzione
La risposta al lettore è a cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che spiegano come dall’analisi normativa emerge un’apparente incongruenza nel non riconoscere il servizio civile nazionale volontario svolto tra il 2005 e il 2017 ai fini della riserva, equiparandolo a quello universale successivo al 2017. Se le caratteristiche dei due servizi sono identiche in termini di volontarietà, finalità, e durata, negare il beneficio della riserva a chi ha svolto il servizio civile nazionale tra il 2005 e il 2017 potrebbe costituire una disparità di trattamento.
Un’eventuale azione legale, durante l’aggiornamento delle GPS, potrebbe concentrarsi su questa distinzione apparentemente ingiustificata tra servizio civile nazionale volontario ante e post 2017, chiedendo al Giudice di estendere la riserva del 15% anche ai partecipanti al servizio prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 40/2017, che ha istituito il servizio civile universale. Argomenti a sostegno potrebbero basarsi sull’identità di intento e regolamentazione dei due servizi, entrambi svolti su base volontaria e non come alternativa obbligatoria alla leva, e sul principio di uguaglianza che richiede un trattamento equo di situazioni simili.
La logica del ricorso
Impugnare l’interpretazione ministeriale attuale che esclude dalla riserva il servizio civile nazionale volontario, con la prospettiva di un’azione legale per estenderla, durante l’aggiornamento delle GPS, si fonderebbe sulla seguente logica: estendere la riserva del 15% anche ai partecipanti al servizio civile nazionale volontario prima del 2017. Motivi del ricorso:
- Violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, che proibisce disparità di trattamento irragionevoli tra situazioni sostanzialmente identiche. Nel caso presente, entrambe le categorie di partecipanti al servizio civile nazionale, pre e post 2017, presentano caratteristiche sostanzialmente identiche, per cui una diversa regolamentazione della riserva nei concorsi pubblici potrebbe apparire discriminatoria.
- Eccesso di potere per l’irrazionalità e contraddittorietà dell’azione del Ministero, che ha introdotto una distinzione ingiustificata tra servizio civile nazionale e universale per quanto riguarda l’applicazione della riserva, nonostante le similitudini tra i due istituti dopo il 2005.
- Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché non esiste un fondamento giuridico o fattuale adeguato per giustificare la disparità di trattamento tra le due categorie di partecipanti al servizio civile.
- Illegittimità costituzionale, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, delle norme e delle pratiche amministrative che limitano il beneficio della riserva ai soli partecipanti al servizio civile universale, escludendo in modo irragionevole quelli del servizio civile nazionale che hanno svolto lo stesso servizio prima del mero cambio di denominazione.
Richiamando tali irregolarità di legittimità, si potrebbe richiedere al Giudice di non applicare gli atti di aggiornamento delle GPS che non prevedono l’estensione della riserva, oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che confermano l’esclusione del servizio civile nazionale volontario dal beneficio.