Gli aspiranti di terza fascia ATA che hanno inserito una Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) non valida nella domanda scaduta il 28 giugno 2024, possono correggere l’errore? La CIAD è un nuovo requisito di accesso per tutti i profili, tranne quello di collaboratore scolastico. Purtroppo, nella confusione generale del momento (e con informazioni poco chiare e fuorvianti) alcuni hanno inserito una certificazione non valida. C’è una soluzione?
CIAD non valida: come rimediare per gli aspiranti di terza fascia ATA
La soluzione più pratica sarebbe considerare inseriti con riserva gli aspiranti che hanno presentato una CIAD non valida, ovvero rilasciata da enti non riconosciuti o che non soddisfa i requisiti del bando. Così si darebbe loro la possibilità di ottenere una certificazione valida entro il 30 aprile 2025. Diverse scuole stanno già adottando questa prassi durante la fase di validazione delle domande, ma manca un’indicazione uniforme e ufficiale da parte del Ministero, per garantire un trattamento equo in tutte le province.
Come verificare la validità della CIAD su Accredia
Per verificare se una certificazione è valida per l’accesso alla graduatoria di terza fascia ATA, è necessario consultare il sistema Accredia. Si può effettuare una ricerca utilizzando il numero del certificato o il codice fiscale dell’aspirante. È importante notare che possono passare alcuni giorni tra il superamento dell’esame e l’inserimento della certificazione nel database di Accredia.
Necessità di indicazioni ministeriali per le scuole
“Nel caso in cui il titolo non sia presente nel database, non sono ancora state fornite indicazioni chiare riguardo all’inserimento con riserva e alla possibilità di sostituire la CIAD ottenuta in buona fede“, sottolinea la Flc Cgil. Il sindacato auspica un intervento del Ministero per fornire direttive precise alle istituzioni scolastiche. La nota dell’USR Marche n. 1542 del 30 luglio 2024 invita le scuole a inserire gli aspiranti in graduatoria con riserva, in conformità con l’art. 59 comma 10 del CCNL 2019-2021 e l’art. 2 comma 6 del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024.