Il Ministero ha emesso una nota in merito all’esclusione degli aspiranti dal profilo di operatore scolastico di terza fascia ATA, privi di certificazione OSA. Sebbene la certificazione OSA sia un requisito di accesso, come confermato dal Ministero stesso in una FAQ, le esclusioni dovranno essere sospese temporaneamente.
Sospensione dell’esclusione per mancanza di certificazione OSA
Il MIM, nella nota del 30 luglio inviata agli Uffici scolastici regionali, sottolinea che, per assicurare un trattamento equo tra tutti i candidati e verificare la reale portata delle richieste di chiarimento ricevute, è opportuno sospendere l’esclusione dei candidati senza certificazione socio-assistenziale. Questo provvedimento è stato preso anche in considerazione del fatto che il profilo in questione non sarà attivato per il prossimo anno scolastico.
La complessa questione del titolo di operatore scolastico
Fin dall’inizio, la questione del titolo per la nuova figura dell’operatore scolastico, introdotta dal CCNL 2019-21, è stata complessa. Anche i nostri lettori hanno chiesto chiarimenti in proposito. I titoli di accesso alle graduatorie di terza fascia ATA, specificati nel Contratto e nel bando di terza fascia 2024, comprendevano:
- Un attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale,
oppure
- Un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o un certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV, che dimostri il raggiungimento delle competenze necessarie, insieme a una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e una certificazione di competenze socio-assistenziali.
Successivamente, i titoli sono stati aggiornati con una FAQ per includere:
- Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale,
oppure
- Diploma di qualifica triennale da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV, insieme a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali,
oltre a
- Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, o attestati e diplomi di qualifica professionale triennale, riconosciuti dalle Regioni, con certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
Nella FAQ 30, il MIM ha poi precisato che per l’accesso al profilo di operatore scolastico non basta la sola certificazione di competenze socio-assistenziali ma è necessario anche uno dei titoli di studio previsti dal d.m. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5). Nonostante la chiusura delle domande e l’imminente pubblicazione delle graduatorie, persistono incertezze riguardo ai requisiti di accesso per il profilo di operatore scolastico.