Valutazione servizio militare o civile per le graduatorie ATA di III fascia. Non tutti i giudizi risultano essere a favore dei ricorrenti. Un lettore spiega di aver intrapreso un ricorso amministrativo per contestare la disparità di punteggio attribuita al servizio militare o civile svolto “in costanza di nomina” rispetto a quello prestato non in costanza di nomina, ai fini dell’inserimento in Terza Fascia ATA (aggiornamento 2024/27). Ma ha scoperto, tramite il web, che recentemente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto un ricorso simile. Ha ritenuto legittima una minore valutazione del servizio militare o sostitutivo prestato in assenza di un rapporto di lavoro attivo.
In sostanza, solo il servizio prestato in costanza di nomina necessiterebbe di una compensazione, poiché causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Chiede all’Avvocato: Secondo lei, sarebbe possibile ribaltare questa decisione?

Esito ricorso per punteggio servizio militare o civile per ATA III fascia

Rispondono al lettore gli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che scrivono: Gentile ATA, la risposta al suo quesito è positiva. Non abbiamo mai negato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale riguardante la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scolastico), che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, e dell’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare).

Tesi contraria al riconoscimento del punteggio pieno

Secondo questa interpretazione, il servizio militare prestato “non in costanza di nomina” non dovrebbe essere valutato allo stesso modo di quello prestato durante un rapporto di lavoro. Il T.A.R., pur riconoscendo la necessità di tutelare coloro che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ritiene che tale tutela si concretizzi nell’attribuzione di un punteggio specifico (0,60 punti per anno) al servizio maturato in altre amministrazioni. Il T.A.R. Lazio ha stabilito che il servizio prestato “in costanza di nomina” rappresenta una sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà dell’aspirante ATA, mentre il servizio prestato al di fuori di un rapporto lavorativo non determina alcuna interruzione o perdita di opportunità lavorative. Attribuire lo stesso punteggio a entrambe le tipologie di servizio militare equivarrebbe a dare un punteggio non correlato al curriculum professionale del candidato, creando una disparità di trattamento.

Tesi favorevole al riconoscimento del punteggio pieno (punti 6)

Questa posizione, sostenuta da diverse magistrature civili e pronunce del Consiglio di Stato, si basa sulla convinzione che il servizio militare, pur se prestato “non in costanza di nomina”, debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato “in costanza di nomina” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA. Una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 41894/2021) ha stabilito che il servizio militare obbligatorio, indipendentemente dalla sua collocazione temporale rispetto all’inizio di un rapporto lavorativo, debba essere oggetto di una “utile valutazione” nei concorsi pubblici. Il Testo Unico Scolastico non distingue tra servizio militare prestato “in costanza di nomina” e “non in costanza di nomina”.

L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare) dovrebbe rafforzare la valutazione generale del servizio militare. Il comma 2 dell’art. 2050, che riguarda la valutazione del servizio militare prestato “in pendenza di un rapporto di lavoro”, non contraddice il comma 1, che sancisce il principio generale della valutazione del servizio militare nei pubblici concorsi. Invece, il comma 2 specifica che anche il servizio militare svolto durante un rapporto di lavoro deve essere pienamente valutato. Questa interpretazione evita una lettura illogica della norma e impedisce una penalizzazione di chi ha prestato servizio militare. La tesi favorevole ritiene che l’art. 2050 confermi implicitamente la necessità di valutare qualsiasi tipologia di servizio militare prestato, incluso quello “non in costanza di nomina”.

La risposta al quesito

Il contrasto verte sull’interpretazione dell’art. 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994 e sull’art. 2050, D.Lgs. 66/2000, e sulla necessità di valutare il servizio militare prestato “non in costanza di nomina” alla stregua di quello prestato “in costanza di nomina”. Talune magistrature, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, sostengono che la norma non distingue tra le due tipologie di servizio prestato, mentre il T.A.R. Lazio, nel caso da lei esposto, ritiene che tale distinzione sia implicita e che attribuire lo stesso punteggio in entrambi i casi determinerebbe una disparità di trattamento.

In ragione di quanto richiesto, riteniamo certamente possibile, nella casistica da Lei indicata, valutare la possibilità di presentare appello in Consiglio di Stato al fine di puntare ad un ribaltamento della sentenza di primo grado resa dal preposto T.A.R.