Il Tribunale di Catanzaro ha emesso una decisione rilevante per il personale ATA, riconoscendo la validità del servizio prestato presso l’I.S.I.M. (Istituto di Studi, Iniziative, Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali). La sentenza rappresenta un’importante vittoria per i lavoratori che operano in istituti di formazione accreditati.
ATA e servizio presso istituti di formazione professionale
La controversia riguardava il servizio dichiarato dalla ricorrente, che aveva lavorato come Assistente Amministrativo presso l’I.S.I.M. e richiesto il riconoscimento del relativo punteggio nella graduatoria ATA di III fascia per il triennio 2018-2021. Inizialmente, il punteggio era stato riconosciuto dall’Amministrazione scolastica. Tuttavia, un successivo decreto di rettifica aveva azzerato tale valutazione, sostenendo l’invalidità del servizio ai fini della graduatoria.
L’accreditamento dell’I.S.I.M.
L’I.S.I.M., accreditato definitivamente dalla Regione Calabria nel 2007, è riconosciuto per diverse macrotipologie formative, tra cui:
- Obbligo formativo e istruzione;
- Percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Formazione superiore e continua.
Questi accreditamenti lo rendono equiparabile alle istituzioni scolastiche statali, come previsto dalla normativa italiana.
La linea di difesa
Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno seguito il ricorso e hanno basato la loro difesa su due pilastri fondamentali:
1. Violazione del principio di tempestività
Il decreto di rettifica era stato emesso oltre il termine di 18 mesi stabilito dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990.
- Il primo contratto della ricorrente risaliva al 2019, e il termine per un eventuale annullamento d’ufficio era scaduto nel 2020.
- Il decreto, invece, è stato adottato nel 2021, violando il principio di affidamento, che garantisce la stabilità delle decisioni amministrative.
2. Validità del servizio prestato
Gli avvocati hanno dimostrato che il servizio svolto presso l’I.S.I.M., essendo accreditato dalla Regione Calabria, è equiparabile a quello svolto in istituti statali. Tra le normative citate:
- D.Lgs. n. 76/2005, che equipara gli enti accreditati alle scuole statali;
- D.Lgs. n. 226/2005 e il Decreto Interministeriale del 2007, che riconoscono i percorsi di formazione professionale come equivalenti a quelli scolastici;
- Legge Regionale n. 53/2013, che include gli enti accreditati nel sistema di istruzione e formazione.
A supporto, sono stati citati precedenti giurisprudenziali, tra cui sentenze del Tribunale di Torre Annunziata e della Cassazione Civile, che confermano la validità dei servizi prestati presso enti di formazione accreditati.
La decisione del Tribunale
Il Giudice del Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso e disposto:
- Illegittimità del decreto di rettifica: emesso tardivamente e in violazione del principio di affidamento.
- Validità del servizio prestato: l’I.S.I.M., pur non esplicitamente menzionato nel D.M. n. 50/2021, è stato equiparato alle scuole statali grazie al suo accreditamento.
- Annullamento dei decreti amministrativi: il Giudice ha annullato il decreto di rettifica e ogni atto conseguente dell’Amministrazione scolastica.
- Rettifica della graduatoria e risarcimento: il Ministero è stato condannato a risarcire la ricorrente con € 13.261,04, oltre agli interessi legali, per il mancato guadagno.
Questa sentenza stabilisce un precedente importante per il personale ATA che presta servizio presso enti accreditati. Inoltre, evidenzia una disparità di trattamento operata dal Ministero dell’Istruzione, che riconosce il servizio presso i centri di formazione professionale per i docenti, ma non per gli ATA.