Personale ATA, di particolare rilievo una recentissima sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Roma che, di fatto, ha sancito l’illegittimità del decreto di mancato superamento del periodo di prova in quanto il medesimo deve essere sospeso durante le assenze per malattia e per aspettativa non retribuita per motivi familiari.

Personale ATA, sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma: illegittimo il decreto di mancato superamento del periodo di prova

La vicenda

Come relaziona lo Studio Legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la vicenda riguarda un assistente amministrativo, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ha svolto il periodo di prova della durata di 4 mesi, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del CCNL del 18 aprile 2018.
L’Istituto Comprensivo aveva espresso un parere negativo sul superamento del periodo di prova, motivando questa decisione con “l’insufficienza di elementi utili alla valutazione delle qualità personali e professionali, a causa della protratta assenza”.

A tal proposito, era stato allegato un prospetto con l’elenco delle assenze secondo cui, nell’anno scolastico 2022/2023, al lavoratore erano stati concessi tre giorni di permesso per motivi familiari/personali, oltre a 19 giorni di assenza per malattia, un giorno per visita specialistica e 310 giorni di assenza per aspettativa non retribuita per motivi di famiglia. Già nel settembre 2023, i legali scuola avevano diffidato l’Istituzione scolastica al fine di annullare il decreto di mancato superamento del periodo di prova. 

Il Tribunale di Roma (III Sezione Lavoro) ha stabilito l’illegittimità del decreto in quanto l’aspettativa non retribuita rappresenta una causa di sospensione del rapporto di lavoro che interrompe temporaneamente le obbligazioni reciproche tra dipendente e datore di lavoro.
In ogni caso, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, un parere dell’Avvocatura dello Stato ministeriale finalizzato all’annullamento del decreto di non superamento del periodo di prova, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia, è stato condannato al pagamento delle spese di lite,  applicando il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, dato che “il mancato superamento del periodo di prova era stato originariamente giustificato con assenze che, secondo il CCNL, avrebbero dovuto comportare una sospensione del periodo di prova”.

Le motivazioni della sentenza

In particolar modo, nella sentenza viene indicato quanto segue: ‘Atteso che l’art. 30, comma 3, del CCNL istruzione 2016/2018 prevede che, ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato e che il successivo comma 4 statuisce che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. È evidente che, in caso di assenze (non per malattia, ma) per aspettativa non retribuita, continua ad operare la sospensione del servizio con la conseguente possibilità di ricominciare il periodo di prova una volta cessata l’anzidetta causa di sospensione.

Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, infatti, l’art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007, relativo al personale del comparto Scuola, prevede anche l’aspettativa per motivi personali o familiari. Tale aspettativa, come tipica causa di sospensione, determina quindi il temporaneo venir meno, per tutta la durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro: sia quella del dipendente di rendere la prestazione lavorativa, sia quella dell’ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione. Ne consegue che l’I.C., ai sensi dell’art. 30, comma 4, del CCNL istruzione 2016/2018, avrebbe dovuto sospendere il periodo di prova per l’A.S. 2022/2023 e, dunque, l’illegittimità del decreto con cui originariamente era stato espresso il parere negativo al superamento del periodo di prova’.