Il Movimento ‘Evoluzione ATA’ si è fatto nuovamente portavoce di alcuni aspetti, riguardanti nello specifico i collaboratori scolastici, che meriterebbero alcuni chiarimenti da parte del Ministero oltre che adeguamenti in termini retributivi. A tal proposito il movimento ha messo a confronto i due CCNL Scuola per evidenziare gli aggravamenti di responsabilità a carico di questi lavoratori della scuola.
Mansioni dei collaboratori scolastici: CCNL a confronto
Occorre Innanzitutto considerare la Tabella A (Profili di Area del Personale ATA) – Area A di cui al CCNL 2006/2009, in cui veniva specificato quanto segue:
“Il Collaboratore scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47”.
Se confrontiamo l’Allegato A -Declaratoria delle Aree del sistema di classificazione del personale ATA – Settore Scuola di cui al citato CCNL 2019/2021, si legge che il Collaboratore Scolastico:
“Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Evidenti sono le nuove mansioni ed le ulteriori responsabilità attribuite a questo personale ATA con conseguenti rischi professionali, facendo rientrare tra le mansioni di “ordinaria amministrazione” il diritto all’inclusione scolastica e tutto ciò che ruota attorno all’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale che, specie nella scuola dell’infanzia, amplia e di molto il carico di lavoro. Tutto questo sarebbe condito anche dalla mancanza di un’adeguata retribuzione.
Le richieste
Alla luce di quanto è stato sottolineato viene chiesto al Ministero di chiarire il concetto di ‘cura dell’igiene personale’ fornendo una descrizione esaustiva ed oggettiva supportata da indicazione di casi pratici sulle attività operative da attuare. Inoltre viene richiesto di:
- attuare ogni iniziativa utile alla immediata fornitura ed installazione di tutti i materiali ed attrezzature utili allo scopo;
- prevedere l’attivazione di un organico aggiuntivo che possa consentire ai lavoratori assegnatari degli incarichi di poter espletare le attività che si configurano, apparentemente, come incarichi aggiuntivi in maniera tale da garantire la sicurezza e la vigilanza della platea scolastica interessata.