Mentre le scuole stanno iniziando a pubblicare le graduatorie provvisorie di terza fascia ATA sono ancora molti i dubbi che assalgono gli aspiranti in vista dell’avvio ormai imminente del nuovo anno scolastico. Un aspetto di particolare importanza riguarda la scelta fino ad un massimo di 30 scuole che poteva essere effettuata contestualmente alla domanda di aggiornamento che è scaduta lo scorso 28 giugno. In caso di dimenticanza nella compilazione di questa sezione, quali conseguenze sono previste? Ed esiste la possibilità di rimediare? Facciamo chiarezza.

ATA terza fascia: chiarimenti sulla scelta delle 30 scuole?

La compilazione della scelta delle 30 scuole nella provincia prescelta nella domanda ATA terza fascia era importante per poter ampliare le opportunità di conseguimento delle supplenze. La mancata compilazione delle stesse ha come diretta conseguenza la possibilità di ricevere convocazioni solo ed esclusivamente dalla scuola polo a cui è stata indirizzata la domanda. E così sarà per tutta la vigenza degli elenchi di terza fascia, quindi per tutto il prossimo triennio. Questo è quanto troviamo specificato all’articolo 5, comma 13 del decreto 89/2024.

Chi per dimenticanza non ha quindi inserito le 30 scuole si chiede se può porvi rimedio presentando reclamo. La risposta è negativa. In realtà nulla preclude l’esercizio di questa facoltà ma l’esito difficilmente potrà essere positivo dal momento che è l’errore materiale che potrebbe essere sanato presentando reclamo nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Ad esempio aver inserito un determinato corso in una categoria sbagliata può essere sanato e corretto dalla scuola polo. Una dimenticanza invece come la mancata indicazione delle 30 scuole non è considerato errore materiale.