In corso la compilazione delle graduatorie ATA di terza fascia. Ci sarà tempo fino al 28 giugno 2024. Sarà un’occasione importante per una significativa fetta di lavoratori scolastici per il prossimo triennio. Stanno intanto emergendo incongruenze in merito ai titoli richiesti per accedere alla figura di operatore scolastico: ad una prima lettura questo profilo ricoprirebbe un ruolo superiore richiedendo un titolo inferiore.

Il comunicato di ‘Evoluzione ATA’ sul profilo di operatore scolastico

Riportiamo di seguito il comunicato del movimento ‘Evoluzione ATA’, pervenutoci dal fondatore Luigi Bruno, in cui si richiedono al Ministero chiarimenti sulla figura dell’operatore scolastico:

“Da una lettura del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 89/2024 relativo alle procedure di inserimento, conferma e aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA relativamente al profilo di collaboratore scolastico emerge che la descrizione dei titoli di studio richiesti è stata semplicemente adattata ed ampliata, rispetto
al decreto ministeriale n. 50/2021, in considerazione del mutato scenario dell’offerta formativa, lasciando inalterata la sostanza.

Per poter intraprendere il percorso lavorativo di collaboratore scolastico, è quindi sancito che il requisito minimo richiesto è il possesso di una qualifica triennale rilasciata da un istituto professionale di stato. Va da sé che, oltre alla qualifica, danno diritto come specificato nei due decreti citati, e non potrebbe essere altrimenti, tutti i tipi di diplomi di maturità di stato oltre agli attestati/diplomi di qualifica professionale di durata triennale conseguiti attraverso i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rilasciati o riconosciuti dalle regioni, competenti per materia.

Per quanto attiene la figura dell’operatore scolastico, di recente introduzione e già contenente notevoli criticità che saranno oggetto di una successiva disamina, si reputa non sufficientemente esaustivo quanto contenuto nel decreto 89/2024. Si legge che il requisito richiesto in relazione al titolo di studio è il possesso del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 che risulta raccordarsi con la legge comunemente conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), la quale ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale” e sul “raccordo” di questi ultimi con i percorsi della IeFP.

In attuazione di tale delega, il Governo ha quindi proceduto all’approvazione del predetto decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2017). Orbene, si ritiene che, sebbene mancante la parte relativa agli altri titoli di studio, come invece esplicitata per il collaboratore scolastico (diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità), l’incarico di operatore scolastico possa essere svolto anche con il possesso di un diploma di maturità scientifica, piuttosto che classica, artistica etc.

Ricordiamo, infatti, a titolo esemplificativo che tra le qualifiche triennali rilasciate dagli istituti professionali di stato rientrano, a titolo esemplificativo, anche quelle afferenti all’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, la pesca commerciale e le produzioni ittiche, l’agricoltura e lo spettacolo che nulla hanno a che vedere con le mansioni di operatore scolastico.

Conseguentemente, appare estremamente restrittiva, oltre che gravemente lesiva dei diritti dei lavoratori, l’ipotesi interpretativa formulata, nelle ultime ore, da alcuni operatori del settore, circa il voler consentire, limitare e circoscrivere lo svolgimento delle mansioni della nuova figura introdotta dal CCNL 2019/2021 unicamente ad un candidato munito di
qualifica di enogastronomo piuttosto che di addetto alle produzioni ittiche o di operatore dello spettacolo etc. e vietarla, invece, ad un candidato munito di diploma di maturità scientifica, classica, artistica etc.

Perché, è bene ribadirlo, che a fare la differenza tra operatore scolastico e collaboratore scolastico è solo il possesso delle qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e delle qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni che, mentre per il profilo CS attribuiscono unicamente un punteggio, per la figura dell’operatore scolastico sono obbligatorie in quanto caratterizzanti la tipologia di mansioni. Oltretutto, sempre stando a quanto disposto nel nuovo CCNL 2019/2021 il profilo dell’operatore scolastico, per volontà dei firmatari, risulta essere di livello superiore rispetto al collaboratore scolastico andandosi a frapporre tra l’area degli assistenti e l’area dei collaboratori prevedendo, conseguentemente, rispetto a questi ultimi, un livello stipendiale superiore.

In un’ottica “meritocratica” fortemente voluta dal governo Meloni, si spera che il tutto sia frutto di mera dimenticanza o di logica deduzione lasciata alla platea dei candidati e non di una reale volontà di svantaggiare i possessori di diplomi quinquennali rispetto a chi, invece, ha ritenuto opportuno fermare il proprio ciclo di studi alle qualifiche triennali. Ad ogni buon conto, si invitano le autorità in indirizzo a voler confermare che, così come per i collaboratori scolastici, anche per la nuova figura di operatore scolastico è previsto come titolo di studio, oltre al diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione, anche il diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia e qualsiasi diploma di maturità.

Per quanto attiene, invece, le certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e utilizzabili dai candidati per incrementare il proprio punteggio si rileva che, a differenza del decreto ministeriale 50/2021, il decreto 89/2021 risulta carente di una specifica elencazione.

Si chiede, pertanto, di conoscere se possa essere utilizzata come modello di riferimento quella contenuta nel decreto ministeriale 50/2021 che ne menzionava in maniera particolareggiata le varie tipologie che di seguito si riportano:

  • ECDL
  • Livello Core, Advanced e Specialised
  • NUOVA ECDL Livello Base, Advanced, Specialised e Professional
  • MICROSOFT
  • Livello MCAD, MCSD, MCDBA o equivalenti
  • EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)
  • IC3
  • MOUS (Microsoft Office User Specialist)
  • CISCO (Cisco System)
  • PEKIT
  • EIPASS
  • EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)
  • EIRSAF Full, Four e Green
  • Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)
  • IIQ 7 Moduli
  • IIQ 7 Moduli +1 Skill Base
  • IIQ 4 Moduli Advanced Level
  • IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)
  • IDCert Digital Competence
  • IDCert Digital Competence Advanced