Una delle novità introdotte dal CCNL Scuola 2019-21 è stata quella dell’obbligo di conseguimento del certificato internazionale di alfabetizzazione digitale per il personale ATA di terza fascia, ad esclusione dei collaboratori scolastici. Questo requisito era stato ribadito anche nel DM 89/2024. La scadenza entro cui poter conseguire la CIAD è il 30 aprile 2025. Cosa succederà a chi non si adeguerà a questo adempimento? Quali conseguenze sono previste? Facciamo chiarezza.
Permanenza nelle graduatorie ATA di terza fascia solo con CIAD
Chi nell’estate si è inserito o ha aggiornato il punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia senza ancora essere in possesso della CIAD permane negli elenchi con riserva fino al 30 aprile 2025, termine entro cui occorre uniformarsi all’obbligo di possesso della certificazione internazionale. Non è ancora chiaro quale sarà la modalità entro cui comunicare il conseguimento della CIAD. Sarà il Ministero a dare delucidazioni nei prossimi mesi con una circolare. Si presume che venga aperta a maggio/giugno 2025 un’apposita finestra temporale rivolta solo al completamento di questa operazione.
Chi non si adeguerà avrà come conseguenza la decadenza dalle graduatorie, senza quindi poter più conseguire supplenze. La penalità avrà validità per 3 anni. Solo nel 2027 gli aspiranti decaduti potranno reinserirsi negli elenchi. Chi si è iscritto per più profili ATA potrà permanere negli elenchi di terza fascia solo ed esclusivamente come collaboratore scolastico (se selezionato nella domanda di aggiornamento/inserimento), per il cui profilo potrà continuare a ricevere supplenze.