Pagina graduatorie terza fascia ATA
Pagina graduatorie terza fascia ATA

Prosegue la compilazione della domanda dedicata all’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il prossimo triennio scolastico (2024-2027). E proseguono gli interrogativi da parte degli aspiranti. Un dubbio ricorrente riguarda la dichiarazione del servizio per coloro che hanno il contratto al 30 giugno e al 31 agosto: fino a quale data potrĂ  essere inserito il servizio a prescindere dal giorno d’inoltro? Facciamo chiarezza.

Domanda ATA terza fascia: la dichiarazione dei servizi

Proseguono i chiarimenti da parte del Ministero per risolvere i dubbi degli aspiranti che stanno compilando la domanda ATA terza fascia. Nella pagina dedicata, alla voce ‘informazioni utili’, è possibile consultare tutte le FAQ messe a disposizione dal MIM sulla base degli interrogativi piĂą frequenti. Le FAQ sono suddivise in due parti: ‘abilitazione e accesso’ e ‘compilazione istanza’. Nella sezione ‘compilazione istanza’ troviamo la FAQ n. 23 dedicata alla dichiarazione dei titoli di servizio e di cultura. Qui viene precisato che i servizi possono essere dichiarati indicando come data finale il 28 giugno (giorno della scadenza della domanda ATA di terza fascia) anche se l’istanza viene inoltrata prima di tale data. Ovviamente il riferimento è a coloro che abbiano un contratto di supplenza che si protrae oltre tale termine. Riportiamo di seguito il chiarimento testuale:

“L’art. 2, comma 13, del DM 89 del 21 maggio 2024 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”. La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 28 giugno, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. SarĂ  poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.”