Recentemente, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto un importante ricorso riguardante la valutazione del punteggio ATA per il servizio svolto presso scuole paritarie. La sentenza ha chiarito che il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte della scuola non può penalizzare il lavoratore, riconoscendo pienamente il diritto alla valutazione del servizio.

Servizio ATA in assenza di contributi versati: il contesto del ricorso

Nel 2021, una collaboratrice scolastica aveva inserito nella propria domanda per la graduatoria di terza fascia il servizio svolto presso una scuola dell’infanzia paritaria tra il 2013 e il 2018. Inizialmente, le era stato attribuito un punteggio di 27,80, successivamente ridotto dall’istituto scolastico che azzerava il servizio presso la scuola paritaria. Questo ha portato alla risoluzione anticipata del suo contratto di lavoro. La decurtazione del punteggio era dovuta all’assenza di contributi previdenziali versati dall’istituto scolastico paritario.

La decisione del Tribunale e il risarcimento

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno contestato la rettifica del punteggio, dimostrando che la responsabilità per il mancato versamento dei contributi previdenziali non può ricadere sul lavoratore. Il Tribunale ha confermato la legittimità del servizio prestato e ha ordinato il ripristino del punteggio, condannando inoltre l’amministrazione al pagamento di un risarcimento per il danno subito dalla lavoratrice. Il danno subito dalla ricorrente, a seguito della risoluzione, comprende:

  • a) Perdita del posto di lavoro;
  • b) Perdita di opportunità per la stipula di altri contratti di lavoro;
  • c) Compromissione della professionalità.

Conclusioni

Questa sentenza consolida il diritto alla valutazione del servizio nelle scuole paritarie, anche in presenza di omissioni contributive dell’istituto, tutelando il lavoratore da sanzioni ingiuste. Infatti, come sostenuto dai legali:

  • Come stabilito dal Consiglio di Stato, è illegittimo condizionare l’attribuzione di un punteggio al versamento dei contributi.
  • Il lavoratore non ha alcun potere sostitutivo rispetto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
  • Disconoscere il servizio a causa del mancato versamento dei contributi costituirebbe un’illegittima forzatura e una sanzione indiretta al lavoratore per un’inadempienza non sua.
  • L’esperienza lavorativa maturata presso scuole paritarie non può essere messa in discussione dalle inadempienze contributive dell’istituto scolastico.