Oltre alla regolare attività didattica nelle classi organizzata in base all’orario di servizio, i docenti possono svolgere anche delle attività aggiuntive all’insegnamento. L’art. 45 del CCNL 2019/21indica che queste restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula dello stesso contratto. Ma qual è la retribuzione spettante per gli insegnanti che si impegnano in queste attività? Vediamolo insieme qui di seguito.
In cosa consistono le attività aggiuntive
In primo luogo occorre precisare in che cosa consistono queste eventuali attività aggiuntive che i docenti possono svolgere:
- Ore, fino ad un massimo di 6 alla settimana, destinate all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola
- Corsi di recupero per gli alunni che hanno avuto un debito formativo
- Ore destinate alla sostituzione dei colleghi assenti
- Ore eccedenti impiegate per la copertura di cattedre con orario a settimana superiore a quello previsto dal CCNL
Per i primi due casi in elenco, occorre che le attività si progettino in riferimento al Piao dell’offerta formativa di ogni singola scuola.
Quali le cifre spettanti
Come si stabilisce la retribuzione per le ore dedicate alle attività aggiuntive che i docenti possono svolgere? È la Tabella E1.6 allegata al CCNL scuola 2019/2021 a definire il compenso che spetta. Nello specifico questo sarà pari a:
- € 19,25 per ogni ora funzionale all’attività di insegnamento al di fuori delle 40 + 40 ore previste da contratto;
- € 55,00 per ogni ora di insegnamento dedicata alle attività di recupero destinate agli alunni con debito formativo relativamente alla scuola secondaria di II grado
- € 38,50 per ogni ora di insegnamento impiegata per attività che si aggiungono al regolare servizio curricolare.
Queste cifre si riferiscono al compenso orario lordo che spetta agli interessati a partire dal 1° gennaio 2024: per la loro retribuzione la scuola utilizza il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
T