Docente alla lavagna
Docente alla lavagna

Oltre all’orario di servizio settimanale previsto dal CCNL, i docenti durante l’anno scolastico possono ritrovarsi a svolgere attività aggiuntive e/o ore eccedenti. Queste possono svolgersi solo per alcuni mesi o ricoprire l’intero periodo di svolgimento delle lezioni. Sui social dedicati al mondo della scuola una domanda che ricorre spesso è se queste ore extra rispetto all’orario di cattedra abbiano una ricaduta sui contributi pensionasti: cerchiamo di fare chiarezza insieme qui di seguito. 

Attività aggiuntive e ore eccedenti: qual è la differenza

Già in un precedente articolo ci siamo occupati di attività aggiuntive all’insegnamento (da distinguere dalle attività funzionali all’insegnamento) e di ore eccedenti. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 45 del CCNL 2019/21 queste restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula dello stesso contratto.

Nello specifico e per quanto concerne il nostro quesito, occorre fare distinzione tra attività aggiuntive e ore eccedenti. Con le prime, infatti, si indicano tutte quelle attività prestate al di là del proprio orario di servizio e finalizzate all’arricchimento del Piano dell’offerta formativa di una determinata scuola. Si tratta, ad esempio, di

  • Ore, fino ad un massimo di 6 alla settimana, destinate all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola
  • Corsi di recupero per gli alunni che hanno avuto un debito formativo 
  • Ore destinate alla sostituzione dei colleghi assenti 
  • Ore dedicate a progetti extracurricolari 

Per ore eccedenti, invece, si devono intendere quelle ore impiegate per la copertura di cattedre con orario settimanale superiore a quello previsto dal CCNL. 

Influiscono sui contributi pensionistici? 

La differenza tra attività aggiuntive e ore eccedenti la ritroviamo anche in merito alla ricaduta che hanno sui contributi pensionistici. Le attività aggiuntive, infatti, non hanno nessuna incidenza né sulla pensione né sulla tredicesima. Diverso è il caso delle ore eccedenti che implicano la maturazione di contributi che incideranno sulla futura pensione, se retribuite fino al 31 agosto dell’a.s. in cui si svolgono. Del resto, per pagare le attività aggiuntive si attinge dal FIS, per le ore eccedenti invece, è direttamente il Tesoro a retribuirle.