Tempo di piano delle attività. Il mese di settembre coincide, infatti, con la programmazione delle attività funzionali all’insegnamento. Per intenderci, le famose 40+40 ore. A tal proposito, per quel che concerne soprattutto il mondo del sostegno, in molti hanno manifestato dei dubbi relativi ad alcuni impegni specifici. Ad esempio, le ore impiegate nei GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione) e nei GLO (Gruppi di Lavoro Operativi) possono rientrare in questo monte orario? Da quest’anno c’è una grande novità che riguarda uno dei due gruppi: vediamo in dettaglio.

Che cosa si intende per attività funzionali all’insegnamento?

Oltre alle tradizionali ore in classe, pari a 18 ore nelle scuole secondarie, 22 ore nella scuola primaria e 25 in quelle dell’infanzia, i docenti sono tenuti a svolgere nell’arco dell’anno scolastico una serie di attività definite “funzionali all’insegnamento”. Secondo l’art. 29 del CCNL 2006-09, “l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.

Sempre lo stesso riferimento normativo, al comma 3, distingue tre tipologie di attività:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Dunque, eccetto scrutini ed esami la cui presenza è sempre richiesta, per le altre attività non si potrà oltrepassare il limite delle 40+40 ore annue. Questo è fondamentale soprattutto per i docenti che sono impegnati su più scuole. Nessuno “sconto”, invece, per i docenti in regime di part-time: essi hanno il medesimo trattamento dei colleghi a tempo pieno.

Novità per i GLO a partire da quest’anno, mentre per i GLI?

A partire dall’anno scolastico 2024/25, il nuovo CCNL ha finalmente inserito le ore svolte all’interno dei GLO tra le attività funzionali all’insegnamento alla lettera b), cioè la sezione dedicata ai consigli di classe. Un riconoscimento considerato necessario, vista la mole di ore impiegata. Come da prassi, non ci sono compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle riunioni, ma avendolo inserito tra le 40+40 ore assume un valore “economico”, essendo incluso nel monte orario annuale di ogni docente.

Nessuna previsione, invece, per i GLI. Pertanto, le ore svolte in quest’ambito non vengono riconosciute automaticamente all’interno delle attività funzionali. Al contrario del GLO, ai cui componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento (come sancito dall’art. 3 c. del D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020), per i componenti del GLI nulla vieta di prevedere dei compensi da inserire all’interno del fondo per il MOF (Miglioramento Offerta Formativa). In questa ipotesi, il compenso dovrà essere stabilito all’interno della contrattazione integrativa d’istituto.