Supplenze da GAE e GPS, una delle questioni più dibattute in merito allo svolgimento della procedura informatizzata riguardante il conferimento degli incarichi a tempo determinato è quella riguardante la mancata assegnazione di una supplenza destinata a un docente che, essendo di ruolo, ha dovuto rinunciare alla nomina. In questo caso, il docente di ruolo ha presentato la domanda delle 150 preferenze ma, non potendo accettare la supplenza, il posto è tornato disponibile per l’assegnazione.
Conferimento supplenze, quando il posto torna disponibile per la rinuncia di un docente di ruolo
L’Ambito Territoriale di Avellino ha pubblicato una Nota con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito a questa casistica. Gli aspiranti, infatti, si sono lamentati, ritenendo di aver subìto un danno, dal momento in cui l’Ufficio Scolastico non ha provveduto a cancellare dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) il docente che, in precedenza, ha ottenuto la nomina in ruolo.
L’USP campano, a questo proposito, ha menzionato il comma 5 dell’articolo 13 del DL N. 59 del 13 aprile 2017 in cui viene detto che “in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.” Dunque, solamente all’atto del superamento del periodo di prova, non prima, corre l’obbligo per l’amministrazione di procedere con la cancellazione del docente dalle GAE e dalle GPS.