Puglia, Campania, Sardegna e Toscana sono le regioni che si sono opposte formalmente all’autonomia differenziata presentando ricorso alla Corte Costituzionale. Al centro del sindacato di legittimità costituzionale la l. n. 86/2024, attorno la quale fin da subito si è acceso un intenso dibattito, culminato anche nella raccolta firme per chiamare alle urne gli italiani ed esprimersi in sede di referendum circa la sua abrogazione o meno. Sull’autonomia differenziata si è schierato contro anche Anief, unico sindacato a intervenire come amicus curiae, affiancato da Acli, Anci Campania, Upi Toscana e Asso-Consum.
Autonomia differenziata: l’intervento di Anief
Il sindacato Anief ha presentato due memorie specifiche che evidenziano l’incostituzionalità della legge sull’autonomia differenziata in relazione a scuola, istruzione, ricerca e diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti con disabilità . Secondo i legali della sigla sindacale Walter Miceli e Nicola Zampieri, insieme al presidente Marcello Pacifico, la legge violerebbe ben 11 articoli della Costituzione e 2 regolamenti dell’Unione Europea. In particolare le violazioni segnalate dal sindacato ANIEF includono:
- Art. 3 e Art. 4 del Regolamento UE 2021/241: Questi articoli evidenziano come le disparità regionali consentano alle regioni più ricche di fornire servizi migliori rispetto a quelle meno abbienti, in contrasto con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale stabiliti dal Regolamento UE;
- Art. 2 e Art. 5 della Costituzione: Gli articoli, legati al principio di solidarietà , evidenziano come l’autonomia differenziata possa aumentare le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali;
- Art. 3 della Costituzione: Riguarda la ragionevolezza e la disparità di trattamento, non garantendo l’uguaglianza sostanziale tra le diverse regioni;
- Art. 10 della Costituzione: In relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , la legge non assicura la protezione adeguata per gli studenti con disabilità ;
- Art. 33 e Art. 34 della Costituzione: Gli articoli non garantiscono un’uniforme tutela del diritto all’istruzione, creando disparità tra le regioni;
- Art. 38 della Costituzione: Non assicura il diritto allo studio delle persone con disabilità ;
- Art. 81 e Art. 119 della Costituzione: La legge trasferisce le funzioni relative ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) senza garantire un adeguato finanziamento;
- Art. 116, 117, comma 2, lettera m) e 119 della Costituzione: Non prevedono che i LEP siano determinati e garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- Art. 119 della Costituzione: La sua piena attuazione sarebbe stata necessaria per introdurre maggiore equità nel sistema di regionalismo differenziato;
- Art. 117 della Costituzione: Viola l’art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), il Regolamento UE 2021/241, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU e l’articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, impedendo al legislatore di subordinare la tutela dei diritti fondamentali a considerazioni di bilancio.