Giorni di attesa quelli che stanno attraversando i lavoratori del personale ATA di terza fascia, alla luce dell’emendamento FdI al decreto Milleproroghe che vorrebbe rinviare al 2025 l’aggiornamento previsto quest’anno. Il voto della proposta di modifica è atteso per la prossima settimana. Come spiegato più volte il motivo che ha portato a presentare questa richiesta risiederebbe nel certificato internazionale di alfabetizzazione digitale, richiesto obbligatoriamente come titolo d’accesso per i nuovi inserimenti in graduatoria ed entro 1 anno per chi già inserito. Tra le polemiche e il malcontento generale si è insinuato anche un dubbio: se passasse il citato emendamento sarebbero inficiate anche le graduatorie ATA 24 mesi? Facciamo chiarezza.

Bando ATA 24 mesi in primavera

Partiamo col dire che la novità del certificato informatico introdotta dal CCNL Scuola 2019-21 firmato lo scorso 18 gennaio riguarda solo il personale ATA di terza fascia (ad esclusione comunque del profilo di collaboratore scolastico) e non gli ATA 24 mesi. E sull’indizione del bando possiamo mettere un punto fermo: come ogni anno sarà previsto in primavera. L’eventuale slittamento al 2025 dell’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia non si ripercuoterà dunque sulla prima fascia ATA.

Requisiti graduatorie ATA 24 mesi

Ricordiamo i requisiti richiesti per potersi iscrivere nelle graduatorie ATA 24 mesi:

  • essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
  • il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
  • il personale che non si trovi nelle 2 indicate condizioni conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
  • un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (va precisato che il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero);
  • il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  • il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.