Il canale delle Gps è da sempre quello più ambìto tra gli aspiranti, poichè da questi elenchi sanno di poter conseguire supplenze di più lunga durata (al 31 agosto o al 30 giugno). Tutti gli anni si assiste però a tempistiche che si protraggono anche a lungo nel corso dell’anno scolastico quando si tratta di attribuire le nomine specialmente su alcune classi di concorso della scuola secondaria. La situazione è comunque diversa a seconda della provincia. Ma esiste un limite entro cui i bollettini dalle Gps possono protrarsi? Dopo il 31 dicembre sarà ancora possibile conseguire incarichi da queste graduatorie? Facciamo chiarezza.
Bollettini Gps: chiarimenti sulla data limite del 31 dicembre
Sull’attribuzione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche il perimetro è rappresentato dal 31 dicembre. Il riferimento normativo è rappresentato dall’art 2 comma 5 e 6 dell’O.M 88/2024, il quale stabilisce:
“(…) si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.”
Questo significa che dopo il 31 dicembre di ogni anno scolastico le supplenze sono da considerarsi temporanee, anche se risultassero su posti vacanti e/o disponibili. In questi casi quindi le supplenze devono essere conferite dalle graduatorie d’istituto e non possono recare una data termine del contratto che vada oltre il termine delle lezioni. Questa regola vale per le disponibilità che sono subentrate dopo il 31 dicembre. Se si tratta di una cattedra annuale o fino al 30 giugno e si verifica entro il 31 dicembre, anche se attribuita a gennaio, verrà utilizzato l’algoritmo GPS. Non sono mancati infatti casi di bollettini da Gps che si sono protratti anche fino a febbraio.