bollettini Gps
bollettini Gps

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2024/25, nelle scorse ore sono stati pubblicati, da alcuni USP, i primi bollettini con gli esiti della procedura di conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2025. A questo proposito, è opportuno fornire alcuni chiarimenti sul contenuto dei bollettini.

Supplenze docenti 2024/25, chiarimenti sul contenuto dei bollettini

I bollettini per le supplenze 2024/25 riportano la tipologia del contratto ottenuta dall’aspirante, ovvero supplenza annuale (sino al 31 agosto), supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) oppure spezzone. Sui bollettini, inoltre, è riportato il numero di preferenza soddisfatta, ovvero se l’aspirante è stato soddisfatto alla prima, seconda, terza preferenza etc… indicata nella domanda. Allo stesso modo, si precisa anche l’ordine di nomina in quella scuola specifica, ovvero se il candidato è stato soddisfatto per primo, per secondo e così via. Naturalmente, i bollettini contengono anche la posizione in graduatoria dell’aspirante e il punteggio: come accaduto negli anni scorsi, è possibile che un aspirante possa essere stato scavalcato da un collega con un punteggio più basso. 

In generale, tale ‘scavalcamento’ è avvenuto in base a diversi motivi, tra quelli indicati qui di seguito. Tuttavia, non è da escludere un errore dell’algoritmo o durante la modifica e l’inserimento dei dati da parte degli uffici scolastici. In questo caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un sindacato per un’attenta disamina della questione, senza dimenticare che l’aspirante può sempre chiedere chiarimenti al proprio ambito territoriale di riferimento o presentare una richiesta di accesso agli atti.

Titoli di riserva

Se nell’assegnazione di una supplenza si verifica un ‘salto’, questo può essere dovuto alla presenza di aspiranti che vantano un ‘titolo di riserva‘. Se da una parte è assolutamente necessario mantenere la privacy dei candidati che hanno ottenuto l’incarico per un ‘titolo di riserva’, dall’altra sarebbe oltre modo necessario che i bollettini siano più ‘trasparenti’, in modo tale che un aspirante possa comprendere meglio il perché è stato scavalcato.

L’aspirante non ha indicato nella domanda alcune sedi/classi di concorso

Un’altra motivazione possibile è quella derivante dalla mancata indicazione, da parte del candidato, di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Come è noto, infatti, l’algoritmo ministeriale ‘non torna indietro’: se l’aspirante, nella domanda, non ha espresso una determinata preferenza, sarà considerato rinunciatario in riferimento a quelle specifiche sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Legge 104

Un’altra ragione dello ‘scavalcamento’ è dovuta all’applicazione della legge 104/92. È bene precisare, comunque, che il diritto alla legge 104 può essere fatto valere solamente nel caso in cui il diritto rientra nelle posizioni occupate dai candidati utilmente collocati per l’attribuzione delle supplenze. In buona sostanza, i beneficiari della legge 104 possono scavalcare altri aspiranti solamente per quanto riguarda la scelta prioritaria della sede. Inoltre, tale priorità opera solamente sui posti della medesima durata giuridica e medesima consistenza economica, siano essi sino al 30 agosto o fino al 30 giugno.

Cattedre interne ed esterne

Un altro elemento da tenere in considerazione è quello legato alla presenza di cattedre interne ed esterne. Nel caso di COE, l’aspirante può ottenerne la nomina solamente se, in sede di compilazione della domanda, ha espressamente indicato la propria disponibilità.