Il Bonus genitori separati, originariamente previsto dal decreto Sostegni del 2021, è riservato a chi a causa delle difficoltà economiche non ha ricevuto l’assegno di mantenimento da parte del coniuge. Nonostante il DPCM correlato sia stato pubblicato solo nell’ottobre 2022, diventa pienamente operativo dal 12 febbraio 2024, data in cui è possibile inoltrare la richiesta all’INPS, come indicato nel messaggio 614 del 9 febbraio 2024.

Requisiti e importo del Bonus

Il Fondo, dotato di 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si propone di garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori separati o divorziati che hanno subito una cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il contributo, che può arrivare fino a un massimo di 800 euro mensili per un periodo massimo di dodici mensilità, spetta al genitore in stato di bisogno con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi.

Il reddito del richiedente, nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale a 8.174,00 euro. La domanda, da presentare entro il 31 marzo 2024, deve essere corredata da una dettagliata autocertificazione, includendo informazioni come le generalità del richiedente, il codice fiscale, gli estremi del conto corrente, l’importo dell’assegno di mantenimento, i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento e altro. Gli allegati obbligatori comprendono le copie del documento di identità del richiedente, del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, e, nel caso di figlio maggiorenne disabile, l’attestazione della disabilità. Il decreto prevede la possibilità di verifiche reddituali da parte dell’Agenzia delle entrate e degli uffici giudiziari competenti.

Modalità di invio delle domande

Le domande di contributo possono essere trasmesse in modalità telematica dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, tramite identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS). Durante la compilazione, è necessario indicare gli anni interessati dall’emergenza COVID-19 in cui il reddito annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

Terminato il periodo di presentazione delle domande e l’istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procederà alla corresponsione del contributo. L’ordine cronologico delle domande non influisce sull’erogazione, che avviene esclusivamente sulla base dei criteri forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia. È importante notare che l’INPS è responsabile solo della fase di erogazione, mentre eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti vanno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.