Come sappiamo, ieri 22 novembre, alle ore 12, è scaduto il termine ultimo per presentare la domanda necessaria per richiedere il Bonus Natale, l’indennità una tantum, pari a 100,00 (cento) euro netti, da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro. Ricordiamo che la misura è stata introdotta con la Legge n. 143/2024, di conversione del Decreto Legge n. 113/2024 (il cosiddetto “Decreto Omnibus”). Molti dei beneficiari, però, non sono riusciti a produrre la richiesta, anche a causa di un disfunzionamento del portale NOIPA. Tuttavia, il buono non è andato perso: ecco come poterlo recuperare.
Come recuperare il Bonus Natale
Molti utenti nella giornata di ieri hanno segnalato disservizi su NOIPA che hanno impedito di poter inviare domanda per poter beneficiare del Bonus Natale: nonostante si completasse correttamente tutta la procedura richiesta, infatti, alla fine il sistema segnalava “OTP errato o mancante”. Ma per fortuna, il bonus non è andato perso. Tra le faq pubblicate da noi PA, infatti, vi è la risposta su come poter fare:
6. Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?
Oltre il 22 novembre 2024, l’indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Per ottenerlo, occorrerà compilare la sezione relativa alle detrazioni e agli incentivi presente nel modello 730 o Redditi PF: il bonus così facendo verrà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta o rimborso, che dovrà scalarsi dalle imposte dovute per il 2024.
Cosa succede se il bonus non è spettante
Se non spettante il Bonus Natale può essere recuperato in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi nel 2025, così come spiegato in un’altra Faq di Noipa:
21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.