Molti docenti precari e alcuni di ruolo, nel riaprire la piattaforma Carta del Docente hanno avuto una brutta sorpresa: si son resi conto che non รจ stato caricato il residuo dei 500 euro dell’A.A. 2023/2024. Alcun di loro ci hanno contattato. Prendiamo due email a esempio di quanto successo. Una precaria scrive: “L’altro anno avevo un contratto al 31/08 e purtroppo anche quest’anno poichรฉ, pur essendo vincitrice del concorso inserita in GM, sto lavorando da precaria dato che devo completare l’abilitazione richiesta. Adesso, vorrei capire se le persone nella mia stessa situazione possono ottenere quantomeno il saldo relativo all’anno scorso dato che dovrebbe avere durata biennale”. Una docente di ruolo, invece, scrive: “Nel riaprire la piattaforma per il Bonus Carta Docenti anno scolastico 2024/2025, mi sono accorta che mi รจ stato azzerato il buono residuo dell’anno precedente, sapendo che potevo utilizzarlo entro il 31 agosto 2025. Cosa รจ successo”?
Bonus da 500 euro Carta del Docente e durata biennale
L‘avvocato Maria Rosaria Altieri risponde alla questione sollevata dalle lettrici sulla mancanza del residuo della carta del Docente e scrive: La questione sottoposta dalle due docenti ha interessato, in realtร , tutti i precari con supplenza annuale che lo scorso anno si sono visti attribuire la Carta docenti. Ricordiamo infatti che, per il solo a.s. 2023/24, lโart. 15 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, cd. Decreto Salva Infrazioni, conv. con mod. in L. 10 agosto 2023 n. 103, ha esteso il Bonus di 500 euro per la formazione ai docenti precari con supplenza al 31 agosto.
In realtร , con lโintroduzione di tale disposizione si รจ venuto a creare un vero e proprio vuoto normativo con riferimento alla possibilitร di fruizione della carta docenti una volta terminata la supplenza annuale. Infatti, solo per il personale di ruolo la questione รจ espressamente disciplinata. Invero, art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 dispone che โ2. La Carta non รจ piรน fruibile allโatto della cessazione dal servizioโ, mentre il successivo art. 6, comma 6, recita che โ6. Le somme non spese entro la conclusione dellโanno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dellโanno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogateโ.
Dunque, i docenti di ruolo possono spendere le somme annualmente riconosciute entro lโa.s. successivo e qualora cessino dal servizio (per pensionamento, licenziamento, dimissioni) non potranno piรน fruirne. I docenti di ruolo che non hanno il residuo e sono in servizio, possono fare una segnalazione all’Assistenza per capire come procedere.
Il MIM tace sul vuoto normativo: cosa si puรฒ fare?
ร chiaro, dunque, che, a seguito dellโestensione (temporanea) del Bonus anche ai precari con supplenza annuale, si รจ venuto a creare un vero e proprio vuoto normativo con consegnate totale assenza di tutela per il personale supplente che nellโa.s. 2023/24 ha ottenuto un incarico al 31 agosto. Neppure, ad oggi, il MIM รจ intervenuto a fornire alcuna sorta di chiarimento.
Ritengo pertanto che sia possibile agire in giudizio al fine di far valere il diritto a spendere gli importi residui della Carta Docenti riconosciuta ai supplenti annuali nellโa.s. 2023/24. Tuttavia, ritengo altresรฌ imprescindibile che allโatto della decisione giudiziaria il docente/ricorrente sia ancora โinterno al sistema delle docenze scolasticheโ e ciรฒ alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro nella nota sentenza n. 29961 del 27.10.2023, in cui รจ stato riconosciuto il diritto alla Carta Docenti ai precari, per cui la Carta Docenti spetta:
โ2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla Legge. n.107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchรฉ iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzioneโ.