L’aggiornamento professionale della Carta del docente deve essere garantito anche ai docenti supplenti, i precari. Questa è la posizione confermata dal giudice del lavoro di Messina, che ha accolto il ricorso di due docenti precarie, difese dai legali di Anief. Le insegnanti, che avevano svolto supplenze annuali fino al 30 giugno degli ultimi due anni scolastici, hanno ottenuto un risarcimento di 1.000 euro ciascuna, dopo che era stata loro negata la Carta del Docente. La sentenza, emessa l’8 maggio, ha condannato l’amministrazione pubblica, richiamando numerosi pronunciamenti favorevoli provenienti dalle principali aule giudiziarie italiane ed europee.

Riconoscimento del diritto alla Carta del Docente

Il Tribunale di Messina ha sottolineato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione (sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023), è legittimo assegnare la Carta del Docente anche ai precari che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto, secondo l’art. 4, comma 1, della L. n. 124 del 1999, o incarichi fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della stessa legge.

Il giudice del lavoro ha anche fatto riferimento al Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che esiste una discriminazione costituzionale (artt. 3, 35 e 97 Cost.) a danno dei docenti non di ruolo. La sentenza ha messo in luce come l’assenza della Carta del Docente per i precari violi il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e discrimini i docenti non di ruolo, negando loro pari opportunità di aggiornamento professionale.

Infine, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450/21, ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento europeo la norma che esclude i docenti a tempo determinato dalla Carta del Docente. Secondo la direttiva 1999/70/CE, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostacola una normativa nazionale che riserva il beneficio finanziario della Carta del Docente ai soli docenti a tempo indeterminato.

Commento di Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha sottolineato l’importanza di rimuovere la discriminazione professionale verso i precari. Pacifico ha dichiarato che, considerati i pronunciamenti uniformi della Corte di Giustizia europea, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione, è urgente che il Governo modifichi il comma della Legge 107/15 responsabile di questa disparità. Fino a quando ciò non avverrà, Anief continuerà a ricorrere ai tribunali per garantire i diritti dei docenti precari, che meritano pari rispetto e opportunità.

Le conclusioni della sentenza di Messina

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXXXXXXX con ricorso depositato in data 30.1.2024 nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

  • in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di XXXXX XXXX e XXXX XXXX a beneficiare della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore delle ricorrenti XXXXX XXXXXX e XXXXX XXXXXX, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 1.000,00 ciascuno, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
  • condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.338,35 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci ed Emilio Magro.