Proseguono le sentenze a favore dei docenti precari che hanno presentato ricorso per ottenere la Carta del docente. L’ultima decisione favorevole proviene dal Tribunale di Pisa, che ha riconosciuto un risarcimento pari a 2.500 euro a una precaria che aveva svolto per 5 anni supplenze annuali, e di questi per un anno aveva anche svolto supplenze brevi e saltuarie ma oltre i 180 giorni. Di seguito i dettagli.
La sentenza del Tribunale di Pisa
Una sentenza molto dettagliata quella emessa di recente dal Tribunale di Pisa in merito alla carta del docente, che ha ricordato sia l’orientamento della Corte Europea sia quello della Corte di Cassazione. Il ricorso era stato patrocinato dai legali che operano per il sindacato Anief, e nello specifico la ricorrente era un’insegnante che per 5 anni ha svolto supplenze annuali senza vedersi assegnare il ‘bonus’ annuale da 500 euro per la formazione e l’aggiornamento.
Alla docente il Ministero dovrà corrispondere un totale di 2.500 euro della Carta del docente, perché, ha scritto il giudice, su questo tema si è già espressa la “Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale con Ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450-21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno”.
Sempre la Corte europea, ha scritto ancora nella sentenza il giudice di Pisa, ha spiegato che “non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.”
Il giudice ha poi ricordato che anche la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha dato ragione ai precari, scrivendo che “la carta docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l’adempimento in forma specifica e quindi l’attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Da ultimo il Tribunale del lavoro toscano ha specificato che per “evitare alcuna forma di discriminazione occorre allora individuare un termine sostanzialmente analogo a quelli segnati dall’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, idoneo a giustificare il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze c.d. brevi. In tal direzione, per consentire il mantenimento di un collegamento tra la supplenza e la didattica annua, deve ritenersi che la c.d. carta docenti spetti a coloro i quali abbiano svolto supplenze brevi per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico”. Questa specifica ha comportato il pagamento anche della supplenza svolta dalla docente ricorrente sulla base di contratti brevi e saltuari, piuttosto che annuali: il giudice ha spiegato che “alla luce delle argomentazioni sopra esposte, tenuto conto della durata superiore a 180 giorni, deve accertarsi il diritto alla percezione della c.d. carta docente anche per l’aa. ss. 2019/2020”.
Carta del docente: il commento di Marcello Pacifico
Sull’ennesima sentenza positiva in materia di riconoscimento della Carta del docente si è espresso Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che ha dichiarato: “le sentenze come quella di Pisa ci danno conforto e sostegno nell’insistere sulla nostra linea: tutti gli insegnanti precari o ex precari che nell’arco di un anno scolastico hanno fatto una supplenza di almeno 180 giorni, anche con contratti di tipo breve, quindi non su supplenza annuale, hanno tutto il diritto di presentare ricorso gratuito con Anief al tribunale del lavoro, così da recuperare fino a 3.000 euro di Carta del docente indebitamente sottratta. È bene che questo si sappia e che la nostra azione nelle aule di giustizia sta portano risultati sempre più sorprendenti a favore del personale discriminato”.