Non si arresta il flusso di vittorie in tribunale aventi ad oggetto la carta del docente a favore dei precari. Anzi, le sentenze favorevoli non fanno altro che aggiungersi una dopo l’altra, e ogni volta la giurisprudenza aggiunge nuovi tasselli che vanno a colmare il vuoto normativo che continua a creare disparità di trattamento. Una delle ultime decisioni proviene dal Tribunale del Lavoro di Padova, il quale ha riconosciuto il diritto a usufruire del bonus in oggetto anche ai precari che allo stato attuale non stanno lavorando ma che permangono ancora in graduatoria. Di seguito i dettagli.
Carta del docente: nuova decisione favorevole
A riportare la notizia è stato nelle scorse ore il sindacato Anief, i cui legali hanno patrocinato il ricorso di un’insegnante. Il Tribunale del Lavoro di Padova ha stabilito che la carta del docente va anche a tutti quei precari che in passato hanno svolto supplenze per almeno 5 mesi per anno scolastico, e che oggi possono trovarsi disoccupati o anche a svolgere un’altra attività lavorativa: è sufficiente che siano ancora presenti nelle graduatorie delle supplenze o di merito utili all’assunzione a tempo indeterminato.
Il giudice ha motivato l’assegnazione della Carta anche ai supplenti, ricordando che la Corte di Giustizia Europea (con la sentenza n. 450 del 2022) “ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EURO 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il Tribunale di Padova ha anche ripreso la pronuncia n.1842 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, in base alla quale “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.” soprattutto con riguardo alla discriminazione a danno dei docenti non di ruolo. Concetto ribadito anche dalla Corte di Cassazione nell’autunno 2023 (Cass. n. 29961/23).
Un altro passo è stato quindi fatto verso la corresponsione della carta del docente anche ai precari, aggiungendo nuovi elementi che rendono sempre più certa la vittoria a tutti i ricorrenti.