Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025/28 introduce novità per il personale ATA, ampliando le possibilità di mobilità e rafforzando le tutele per chi assiste familiari con disabilità. Di seguito, vediamo nel dettaglio le principali modifiche e i benefici previsti dal nuovo accordo.

Personale ATA: ampliamento delle preferenze nella mobilità

Una delle modifiche più significative riguarda l’ampliamento delle preferenze nella mobilità del personale ATA. In precedenza, i lavoratori potevano esprimere una sola provincia oltre a quella di titolarità. Con il nuovo CCNI 2025/28, sarà possibile indicare fino a 15 preferenze in un’unica domanda, comprendendo codici sintetici relativi a una o più province. Questo uniforma le regole tra il personale docente e ATA, aumentando le opportunità di trasferimento e agevolando la scelta della destinazione lavorativa in base alle esigenze personali e familiari. Vedi anche la scheda della UIL scuola.

Estensione delle precedenze per assistenza ai familiari

Il CCNI 2025/28 prevede un’importante modifica per chi assiste un genitore con grave disabilità. In passato, la precedenza era riconosciuta solo per i trasferimenti comunali e provinciali. Ora, il diritto di precedenza viene esteso a tutte le fasi della mobilità, compresi i trasferimenti interprovinciali. Per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario presentare documentazione che attesti:

  • La grave disabilità del genitore (Legge 104/92, art. 3 comma 3);
  • Il diritto ai permessi retribuiti mensili o al congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. 151/2001.

Precedenza per fratelli e sorelle: nuove condizioni

Un’altra novità riguarda la precedenza per l’assistenza ai fratelli e sorelle con grave disabilità. Nel precedente contratto, questa era concessa solo se i genitori del disabile fossero totalmente inabili. Con il CCNI 2025/28, il diritto di precedenza si applica anche nei seguenti casi:

  • Decesso dei genitori;
  • Patologie invalidanti dei genitori, che impediscono loro di assistere il figlio con disabilità;
  • Genitori con età pari o superiore ai 65 anni.

Precedenza per fratelli e sorelle non conviventi

E’ anche previsto il riconoscimento della precedenza anche ai fratelli e sorelle non conviventi. Fino al CCNI 2022/25, la convivenza era un requisito indispensabile. Ora, chi non risiede nello stesso domicilio del familiare disabile può comunque beneficiare della precedenza, a condizione che:

  • I genitori siano deceduti, affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto 65 anni;
  • L’interessato possa dimostrare il diritto ai permessi retribuiti mensili o al congedo straordinario (art. 42/5 del D.lgs. 151/2001).

Documentazione necessaria

Per ottenere la precedenza nella mobilità territoriale, il personale ATA che assiste un familiare con disabilità dovrà presentare la seguente documentazione:

  • Certificazione di disabilità grave rilasciata ai sensi della Legge 104/92;
  • Attestazione dell’invalidità o dell’età del genitore, se applicabile;
  • Prova del diritto ai permessi retribuiti mensili o al congedo straordinario.