I sindacati che hanno firmato in via definitiva all’Aran lo scorso 18 gennaio il CCNL Scuola 2019-21 stavano chiedendo da giorni la fissazione di una serie di incontri per dare attuazione alle previsioni contenute nel nuovo contratto. Il primo incontro è stato calendarizzato giovedì 8 febbraio e avrà ad oggetto il personale ATA, con particolare riferimento alla ripartizione fondo posizioni economiche ATA e le procedure dei passaggi verticali del personale stesso.

Cosa prevede il CCNL per la parte economica

Nella lettera inviata dai sindacati firmatari (FSUR CISL, FLC CGIL, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF) al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato chiesto di iniziare il confronto “al fine di dare seguito, nell’interesse del personale e dell’intero sistema scolastico, alle previsioni contenute nel nuovo CCNL con priorità per quegli istituti che comportano attribuzioni di benefici economici”.

Per quanto riguarda le posizioni economiche, quelle già esistenti verranno rivalutate e grazie alla revisione normativa prevista dal nuovo CCNL, il meccanismo di attribuzione delle nuove posizioni economiche sarà semplificato rispetto al passato. Il nuovo CCNL potrà regolare gli aspetti economici e quelli relativi alla prestazione lavorativa.

Il contratto riporta inoltre aumenti salariali medi mensili di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (la cui approvazione era avvenuta già a novembre), e un ulteriore incremento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA che porta a un valore rideterminato complessivo che va da 79,40 euro a 87,50 euro. A ciò si aggiunge anche un incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il FMOF. Vengono infine innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.

All’assistente tecnico del primo ciclo, si legge sul testo, di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un’indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi. Ciò, viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse.