Lo scorso 18 gennaio si è giunti finalmente alla firma del CCNL 2019/21: tante sono le novità introdotte dal nuovo contratto in merito a compensi, indennità, congedi e mobilità, ecc. In particolare, di rilievo per i precari il diritto a tre giorni di permesso retribuito, per i docenti il riconoscimento della formazione quale attività di servizio per il personale ATA la revisione dell’ordinamento professionale. Soffermiamoci qui di seguito sulle novità per i docenti, riportando una scheda riassuntiva elaborata dal sindacato FLC CGIL.
Aspetti retributivi con il CCNL 2019/21
Per quanto riguarda gli aspetti economici, la parte prevalente degli aumenti retributivi è stata già attribuita con l’anticipazione contrattuale dello scorso dicembre 2022. Ora, con la firma definitiva del CCNL 2019/21, si distribuisce la parte residuale delle risorse che, per il personale docente e ATA della scuola, consiste in un incremento della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili). A tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum per l’anno 2023 pari a 63,84 euro per i docenti. Innalzate, dal 1° gennaio 2024, del 10% tutte le misure dei compensi orari spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF).
Mobilità del personale scolastico
La contrattazione integrativa nazionale potrà individuare deroghe in caso di blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali e forme di agevolazioni per i neo assunti docenti e DSGA tutelando particolari categorie quali persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni, caregiver familiari.
Congedi parentale e per donne vittime di violenza nel CCNL 2019/21
Il CCNL 2019/21 acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
È innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.
Formazione docenti
I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. Il CCNL 2019/21 conferma la fruizione dei cinque giorni/annui con esonero dal servizio e sostituzione. Le ore di formazione sono comprese nelle attività funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori rispetto al monte ore (40 ore + 40 ore) destinato alle attività funzionali.
GLO, attività funzionali all’insegnamento e attività a distanza
Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40 ore) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Con regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria.