Tra le questioni più dibattute in Rete in questi giorni c’è anche quella riguardante il riconoscimento dei CFU acquisiti tramite Master Universitario. L’argomentazione è stata sollevata da quanto riportato alla nota 2 della sezione “Titoli di accesso“ del Ministero dell’Istruzione: infatti, sono state apportate delle modifiche in base alle disposizioni dell’articolo 3 comma 1 del decreto 22 dicembre 2023.
Riconoscimento CFU acquisiti tramite Master
La nuova nota indica quanto segue: ‘Gli esami e i CFU richiesti, per integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea’. A questo proposito, il Comitaro Precari Uniti per la Scuola ha chiesto un chiarimento urgente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal ministro Giuseppe Valditara in quanto molti hanno interpretato questa nota come una volontà del MIM di non riconoscere i CFU acquisiti tramite Master Universitari. I nuovi decreti non indicano più espressamente i corsi post-laurea tra le modalità di conseguimento degli esami mancanti.
I Master non verranno più riconosciuti? Urgono chiarimenti dal MIM
Eppure, come sottolinea il Comitato Precari Uniti per la Scuola, fino a qualche mese fa veniva esplicitata la possibilità di integrare il requisito di accesso all’insegnamento tramite Master. Il DPR 19/2016 (così come modificato dal DM 259/2017) relativo ai requisiti di accesso per le varie classi di concorso, non disponeva nulla in merito alla possibilità di completare i requisiti mancanti tramite Master (e in generale altri corsi post laurea, quali corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione). Tuttavia la nota n. 2 presente sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla sezione Titoli di accesso prevedeva espressamente questa possibilità. Infatti, si leggeva: ‘Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e i corsi singoli universitari’.
Il tutto è stato confermato anche dalla Nota N. 206 dell’8 febbraio 2021 avente come oggetto: ‘Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello’, dove si legge che “i titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione’.
Cosa dice il decreto riguardante la riforma delle classi di concorso
Nel decreto del 22 dicembre 2023 (riguardante la riforma delle classi di concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio scorso), al comma 1 dell’articolo 3, invece, si legge: ‘Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici’. Per le ragioni sopra esposte, il Comitato Precari Uniti per la Scuola chiedono al MIM urgenti chiarimenti in merito.