Non solo nomine da GPS. Alcuni istituti scolastici hanno infatti iniziato a convocare i docenti anche mediante le graduatorie di istituto sui posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR. Rispetto alle classiche supplenze, però, quest’ultime sono caratterizzate dalla clausola fino ad avente diritto. In pratica, chi riceve questo incarico resta sul posto fin quando non viene pubblicata la corrispondente graduatoria del concorso PNRR e individuato l’aspirante docente vincitore destinato in quella determinata scuola. E se, nel frattempo, colui che ha ottenuto questo incarico dovesse ricevere un’altra proposta di supplenza? Potrebbe lasciare per accettarne un’altra?

Pochi dubbi se la proposta di supplenza arriva da GPS

Partiamo dal presupposto che, ad oggi, manca una previsione esplicita su come trattare tale condizione contrattuale. Essa, infatti, seppur presente in altre situazioni passata, è sostanzialmente nuova in quanto si riferisce a concorsi PNRR che non sono mai stati svolti in anni precedenti. Pertanto, non c’è una risposta ufficiale e in molti hanno richiesto di avere il prima possibile delle delucidazioni ministeriali in merito. È comunque possibile trarre delle conclusioni sulla base di alcune disposizioni e orientamenti già in essere.

In linea generale, l’OM 88/2024 prevede sempre la possibilità di lasciare un incarico ottenuto da graduatoria di istituto per una nomina da GPS. L’articolo 14 comma 3, infatti, prevede che: “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)”. Quest’ultime sono appunto le GPS (incarichi al 31 agosto o al 30 giugno).

Dunque, stando alla lettera dell’ordinanza, chiunque dovesse ottenere un incarico da GPS in costanza di rapporto basato su un incarico conferito da graduatoria di istituto dovrebbe poter sempre lasciare quest’ultimo per accettare l’altro senza incorrere in sanzioni. Passaggio che potrebbe benissimo sovrapporsi a chi ottiene l’incarico con clausola risolutiva “fino ad avente diritto”.

E se l’incarico viene proposto nuovamente da graduatoria di istituto ma senza clausola “fino ad avente diritto”?

Se, dunque, sulle GPS non ci sono grosse perplessità, qualche dubbio potrebbe profilarsi per proposte di supplenza pervenute nuovamente da graduatorie di istituto. In realtà, però, anche questa ipotesi sembra contemplare la possibilità di lasciare la supplenza FAD per l’altra. Secondo i criteri per accertare la convocabilità del personale docente (fascicoli MIUR, lettera G) è previsto che “è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo”. Per “avente titolo” si intende quello che comunemente definiamo “avente diritto”.

L’orientamento comune che emerge, dunque, è che un docente possa in ogni momento lasciare un incarico con clausola risolutiva espressa per un incarico privo di tale elemento. Va comunque precisato che, secondo l’art. 41 del CCNL 2016/18, “i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie“. Dunque, è ammessa la clausola, ma deve essere comunque fissato il termine al 31 agosto. Parrebbe invece da escludersi la rinuncia di un incarico “fino ad avente diritto” per un altro dello stesso tipo. Resta però tutto sul piano ipotetico, in attesa di avere qualche chiarimento ufficiale.