Con il nuovo anno scolastico una grande novità riguarderà i GLO (Gruppo di Lavoro Operativo). Grazie alla previsione del nuovo CCNL, infatti, le ore dedicate a questa attività saranno finalmente riconosciute tra le 40 ore di impegni collegiali del consiglio di classe (o interclasse). Ma che cosa è nello specifico il GLO? Chi è obbligato a partecipare?

Il GLO elabora e approva il PEI

A livello normativo, il GLO è regolamentato dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. Compito principale di questo organismo è quello di elaborare e approvare il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Secondo l’art. 2, lettera b), il PEI “tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS”.

Oltre a questa funzione fondamentale, il PEI è considerato uno strumento di progettazione educativa e didattica. Ha durata annuale e ha la finalità di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità. Il GLO si tiene generalmente in almeno tre occasioni durante l’anno scolastico. Il primo incontro, iniziale, è generalmente previsto entro il 31 ottobre. Quello intermedio viene proposto all’incirca a metà percorso, mentre quello finale poco prima del termine dell’anno. Nulla vieta di poter calendarizzare ulteriori GLO ove dovessero rendersi necessari.

Ma chi sono i componenti di questo organismo?

L’art. 3 del succitato decreto individua i componenti del GLO. Sono tenuti alla partecipazione:

  • il Dirigente scolastico, o suo delegato, che presiede il gruppo di lavoro operativo;
  • tutti i componenti del consiglio della classe interessata, compresi ovviamente i docenti di sostegno;
  • i genitori dell’alunno con disabilità (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale);
  • tutte quelle figure professionali interne ed esterne alla scuola che interagiscono con l’alunno con disabilità e/o con la classe. Ad esempio, tra quelle interne, ove esistenti, vi sono gli psicopedagogisti, i docenti referenti per le attività di inclusione e i docenti con incarico nel GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione) per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI. Tra quelle esterne, figurano invece l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione e un rappresentante del GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale);
  • unità multidisciplinare di valutazione (UVM) dell’ASL di residenza dell’alunno. Partecipa mediante un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa;
  • in coerenza con l’art. 15 c. della legge n. 104/92, e come stabilito dalle linee guida per l’attuazione del PEI, è garantita la partecipazione attiva per gli studenti e le studentesse che frequentano le scuole secondarie di II grado.

Possono invece essere chiamati a partecipare:

  • un esperto indicato dalla famiglia, la cui partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico;
  • altri specialisti con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento che operano in modo continuativo nella scuola;
  • i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

Va precisato che ai componenti del GLO non spetta alcun compenso aggiuntivo. Come spiegato in premessa, però, da quest’anno gli incontri assumono un valore economico, in quanto rientreranno nel monte orario delle attività collegiali.