Libri di testo
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E’ possibile svolgere l’anno di prova in part time con chiamata da GPS sostegno? Una lettrice, che svolge anche altra professione, ci fa questa domanda. L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde al dubbio nel corso del webinar dedicato alle immissioni in ruolo su sostegno andato in onda su YouTube. Questa è solo una delle diverse domande a cui viene data risposta sul nostro canale.

Anno di prova part time

L’avvocato risponde: Sì, assolutamente sì, è possibile svolgere l’anno di prova in part time. Ricordo che la L. 107 ha sensibilmente modificato il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo. Detta Legge ha previsto che il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sia subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivamente prestato. Almeno 120 di questi devono essere per le attività didattiche.

In caso di mancato raggiungimento dei predetti giorni (così come di mancato svolgimento delle attività formative), il docente non può essere ammesso al test finale e al colloquio dinnanzi al Comitato di Valutazione, per cui il periodo di prova si rinvia. Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni succitato va ridotto proporzionalmente. Permane l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative.

Assunzione a tempo parziale

L’art. 25 del CCNL comparto scuola prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro. Ciò vale anche per i docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo su posti di sostegno.

La richiesta di part-time deve invece essere formulata al Dirigente Scolastico della scuola assegnata all’atto di accettazione del ruolo. Il part time ha una durata di almeno 2 anni, al termine dei quali non è necessaria alcuna richiesta di proroga, mentre è necessaria un’espressa richiesta per il ritorno al tempo pieno.

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Ogni anno viene determinato il contingente destinato al part time. In ogni caso così come disposto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata. Potete visualizzare il nostro webinar dedicato alle immissioni in ruolo su sostegno.