Ci sono ancora molti dubbi sulla clausola fino ad avente diritto (FAD), di cui si è discusso spesso quest’estate per quel che concerne le supplenze. Infatti, grazie all’emendamento che ha autorizzato le immissioni in ruolo da concorso PNRR fino al 31 dicembre 2024, si è creato un problema sull’attribuzione dei posti destinati a tale procedura. Proprio per consentire l’assunzione dei vincitori anche successivamente, le supplenze assegnate sui posti accantonati per il concorso ancora in vigore saranno contrassegnate dalla suddetta clausola. In tanti si domandano se ciò riguarderà anche le supplenze da GPS o se, al contrario, riguarderà altre tipologie di conferimento di incarico. Andiamo con ordine.
Fino ad avente diritto: come funziona il meccanismo?
Di regola, le immissioni in ruolo avvengono entro il 31 agosto. Successivamente, sui posti residui e non assegnati al ruolo, si procede con il conferimento delle supplenze. In virtù dell’allungamento del termine per l’assunzione dei vincitori del concorso PNRR fino al 31 dicembre, per quest’anno scolastico le cose sono diverse.
Infatti, i posti destinati ai vincitori saranno accantonati. Siccome, però, le classi non potranno restare scoperte per un tempo che potrebbe essere pari anche a più di tre mesi di scuola, allora è necessario assegnare queste cattedre temporaneamente. Ed è qui che entra in gioco la clausola “fino ad avente diritto”. I contratti stipulati con il docente supplente potranno avere una scadenza che potrebbe essere fissata anche fino al termine delle lezioni ma, con l’inserimento della clausola, in caso di assunzione di un vincitore del concorso PNRR il contratto si risolverà anticipatamente.
Le GPS saranno coinvolte in questo processo?
La paura manifestata da molti aspiranti docenti inclusi nelle GPS è quella di poter essere incisi dalla clausola “fino ad avente diritto”. Gli interessati possono tranquillizzarsi: per le chiamate dalle graduatorie provinciali per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto non è possibile inserire tale previsione.
Ciò anche per un motivo abbastanza semplice: i posti su cui è inserita la clausola sono solo quelli per cui si prevede l’immissione in ruolo in corso di anno scolastico. Pertanto, gli incarichi assegnati da GPS non saranno quelli destinati ai vincitori da concorso, ma quelli previsti dall’organico di diritto (31 agosto) e di fatto (30 giugno).
Discorso diverso per coloro che otterranno una supplenza da graduatoria di istituto: sarà proprio questo il canale principale a cui le scuole ricorreranno per poter assegnare i posti vincolati dalla clausola FAD. Quindi, chi riceve una chiamata da graduatoria di istituto, dovrà essere messo al corrente della situazione in quanto potenzialmente, su quel posto, potrebbe esserci un possibile inserimento in corso d’opera da parte di un vincitore del concorso PNRR.
Gli unici casi in cui sarà possibile per il supplente proseguire fino al termine dell’anno è l’ipotesi in cui la graduatoria del relativo concorso PNRR non venisse pubblicata entro il 10 dicembre. In alternativa, anche in caso di graduatoria regolarmente validata, se nessuno dei vincitori del concorso PNRR dovesse accettare quella cattedra, il supplente potrebbe proseguire nello svolgimento del suo incarico.
Analogo discorso per coloro che otterranno l’incarico tramite interpello, il nuovo strumento con cui sono state sostituite le MAD.