A chi spetta l’assistenza degli alunni con disabilità? E’ vero che è un compito dei collaboratori scolastici ATA? Annualmente la domanda viene riproposta e negli ultimi giorni anche il il Garante per l’infanzia è intervenuto sull’argomento “considerato il reiterarsi di segnalazioni, relative alla difficoltà nel garantire l’assistenza e la piena integrazione degli alunni diversamente abili a causa della presa di posizione di collaboratori scolastici che ritengono di non doversi occupare dell’assistenza e dell’igiene degli alunni con disabilità”. Per molti il compito dovrebbe spettare a personale che abbia una formazione adeguata. Ma ricordiamo cosa prevede la normativa vigente in merito.

Collaboratori scolastici: le mansioni

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, l’articolo 44, capo V del CCNL del comparto scuola 2006-2009 ha stabilito che: “Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

All’articolo 47, capo V dello stesso CCNL troviamo i compiti del personale ATA:

a) attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

Area A, Collaboratori Scolastici

Il CCNL definisce le mansioni del collaboratore scolastico, appartenente all’area A: “Esegue…attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto:

  • ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
  • di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
  • di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
  • Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Presto arriverà l’operatore scolastico

Al momento, dunque, è compito del dirigente scolastico “di fronte alla necessità, di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione”. La nota prevede che verifichi “se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base“. Come ha ricordato anche il Garante per l’Infanzia, negli anni passati la Corte di Cassazione ha stabilito che i collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di cambiare un pannolino ad un bimbo che presenta determinati problemi. La pena per chi si rifiuta di farlo, è la condanna al risarcimento dei danni cagionati al bimbo disabile.

Presto il compito sarà assolto da un’altra figura: l’operatore scolastico. Il suo ruolo è simile a quello del Collaboratore scolastico, ma si distingue per alcune responsabilità supplementari, come ad esempio l’assistenza di base agli studenti con disabilità e il sostegno ai servizi tecnici e amministrativi. Per essere operatori scolastici sarà necessario conseguire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.