Il ruolo dei collaboratori scolastici nell’assicurare assistenza igienica agli studenti è stato recentemente ridefinito dalle disposizioni del CCNL 2019-21 e da un nuovo orientamento dell’Aran del 5 novembre. L’Aran ha chiarito definitivamente che l’assistenza igienica, inclusa la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini, rientra tra le competenze dei collaboratori scolastici. Per cui, le attività specifiche sono volte a garantire una completa assistenza agli studenti, senza limitazioni in base alla disabilità.
Assistenza igienica agli alunni: il ruolo dei Collaboratori scolastici
Secondo quanto riportato dall’Aran nell’ultimo orientamento, il collaboratore scolastico ha l’obbligo di vigilanza sugli alunni, fornendo assistenza sia durante i pasti nelle mense scolastiche sia nell’uso dei servizi igienici. In particolare, per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, è richiesto un supporto attivo nelle attività di cura dell’igiene personale. La normativa stabilisce inoltre che i collaboratori scolastici devono assicurare un sostegno agli alunni disabili nell’accesso e nell’uscita dalle strutture scolastiche, prestando assistenza nell’uso dei servizi igienici.
Orientamento dell’Aran e precedenti disposizioni
L’attuale orientamento dell’Aran trova fondamento anche nelle disposizioni contrattuali precedenti, come quelle presenti nella tabella A del CCNL del 29 novembre 2007. Questa prevedeva già attività di assistenza igienica per gli alunni con disabilità, con riferimento esplicito all’aiuto nell’accesso alle strutture scolastiche e nell’utilizzo dei servizi igienici. L’aggiornamento introdotto dal CCNL 2019-21 amplia tuttavia tali mansioni, estendendo l’obbligo dell’assistenza igienica anche agli alunni senza distinzione di abilità.
Attività del Collaboratore Scolastico | CCNL 2007 | CCNL 2019-21 |
---|---|---|
Vigilanza sugli alunni durante i pasti | ✓ | ✓ |
Assistenza nell’uso dei servizi igienici | Solo per alunni disabili | Per tutti gli alunni |
Cambio pannolini e lavaggio alunni | Solo per alunni disabili | Per tutti gli alunni |
Supporto all’inclusione scolastica | ✓ | ✓ |
Implicazioni giuridiche e la sentenza della Corte di Cassazione
La normativa contrattuale, supportata anche da una sentenza della Corte di Cassazione del 2016, sottolinea l’obbligo giuridico dei collaboratori scolastici di eseguire queste mansioni. La Corte ha ribadito come un rifiuto consapevole da parte del collaboratore scolastico possa configurare un comportamento omissivo, perseguibile ai sensi dell’articolo 328 del Codice Penale. Nella sentenza, la Corte chiarisce che un rifiuto immotivato può essere considerato reato se avviene in contrasto con i doveri d’ufficio, specialmente in situazioni in cui il dirigente scolastico ha sollecitato l’espletamento delle attività di assistenza igienica. Di recente sulla questione c’era stato uno scontro con i sindacati.
La sentenza e le direttive dell’Aran richiedono che i dirigenti scolastici informino adeguatamente i collaboratori delle loro responsabilità, assicurandosi che le mansioni siano svolte in linea con le norme contrattuali. I collaboratori scolastici, d’altro canto, devono garantire che queste mansioni vengano adempiute in modo diligente.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quali sono le principali mansioni del collaboratore scolastico secondo il CCNL 2019-21? Le principali mansioni includono vigilanza sugli alunni, assistenza nei pasti, supporto nell’igiene personale e aiuto specifico agli alunni disabili.
- L’assistenza igienica è obbligatoria anche per gli alunni non disabili? Sì, il CCNL 2019-21 estende l’obbligo di assistenza igienica a tutti gli alunni, senza distinzione.
- Cosa dice la Corte di Cassazione sull’assistenza igienica? La Corte afferma che un rifiuto immotivato a prestare assistenza igienica può essere considerato reato.
- Quali responsabilità ha la dirigenza scolastica? I dirigenti scolastici devono informare e coordinare il personale, garantendo il rispetto delle disposizioni contrattuali.
- L’obbligo di assistenza igienica è una novità del CCNL 2019-21? No, era già previsto nei contratti precedenti, ma ora è esteso a tutti gli alunni, non solo ai disabili.