Un genitore può rinunciare all’insegnante di sostegno per un periodo? Il trattamento riabilitativo è obbligatorio? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno vorrei un’informazione se possibile, farò rinuncia per il sostegno in questa scuola. A settembre cambierò scuola a mio figlio: potrò richiederlo nuovamente? Le visite che vengono fatte al centro riabilitativo sono obbligatorie o posso rifiutarle, dato che mio figlio è seguito sia in ospedale sia dall’Asl?”. Risponde alle domande l‘Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La disciplina normativa dell’insegnante di sostegno
La figura del docente di sostegno è stata introdotta nella scuola dell’obbligo italiana dall’art. 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517, recante le “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”. Il docente di sostegno svolge un ruolo di mediazione tra l’alunno portatore di handicap e la comunità scolastica per il perseguimento degli obiettivi educativi e didattici previsti per il singolo alunno con disabilità nel PEI. Detto documento è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (cd. GLO), composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) e di figure professionali specifiche, e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e di un rappresentante designato dall’Ente Locale (D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96).
Per poter beneficiare dell’assistenza dell’insegnante di sostegno, i genitori dell’alunno devono preliminarmente ottenere la certificazione di disabilità, ai sensi della Legge n.104/1992, rilasciata dall’INPS. Per ottenere tale certificazione, il medico curante o il pediatra dell’alunno, a richiesta dei genitori, redigerà un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso l’INPS e successivamente i genitori prenoteranno telematicamente la visita all’INPS, inserendo un apposito flag nel campo “Insegnante di sostegno”.
La rinuncia all’insegnante di sostegno
Dall’impianto normativo sopra citato emerge con chiarezza che la figura dell’insegnante di sostegno è una prerogativa e non un obbligo per l’alunno con disabilità, sicché è sempre possibile rinunciarvi. Per cui:
- l’alunno potrà non presentare alla scuola la certificazione di disabilità;
- se la famiglia ha già consegnato la certificazione a scuola ed ha già l’insegnante di sostegno, potrà rinunciarvi, comunicando formalmente alla scuola la rinuncia.
L’O.M. n. 90 del 21.05.2001, contenente “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001”, all’art. 15, comma 5, dispone che “5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13”.
Dunque, in caso di rinuncia all’insegnante di sostegno, il consiglio di classe può in ogni caso decidere di adottare il PEI, comunicando un termine entro cui la famiglia possa espressamente rinunciarvi. In difetto, il silenzio varrà quale assenso all’adozione del PEI. Una volta espressa la rinuncia è sempre possibile tornare a richiedere di avvalersi dell’insegnante di sostegno. In ogni caso la rinuncia all’insegnante di sostegno, che dunque si configura come un vero e proprio diritto potestativo, non comporta la rinuncia a tutti gli altri benefici che la L. n. 104/92 prevede in favore delle persone con disabilità.
L’obbligatorietà del trattamento riabilitativo
L’art. 32 della Costituzione recita che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Dunque, il secondo comma della citata norma costituzionale sancisce la libera autodeterminazione del soggetto nel sottoporsi ad un trattamento sanitario (nel quale può senz’altro ricomprendersi anche il trattamento riabilitativo), che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio).
In conclusione, la lettrice potrà rinunciare all’insegnante di sostegno per questo anno scolastico e richiederlo a settembre del prossimo anno nella nuova scuola (facendo attenzione a presentare la richiesta tempestivamente, in modo da consentire alla nuova scuola di comunicare la relativa disponibilità di posto all’Ufficio Scolastico Provinciale per la nomina del docente) e potrà, altresì, cessare le visite al centro riabilitativo, tanto più che il bambino è seguito sia dall’ospedale che dalla ASL.