Un genitore puรฒ rinunciare all’insegnante di sostegno per un periodo? Il trattamento riabilitativo รจ obbligatorio? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno vorrei unโ€™informazione se possibile, farรฒ rinuncia per il sostegno in questa scuola. A settembre cambierรฒ scuola a mio figlio: potrรฒ richiederlo nuovamente? Le visite che vengono fatte al centro riabilitativo sono obbligatorie o posso rifiutarle, dato che mio figlio รจ seguito sia in ospedale sia dall’Asl?”. Risponde alle domande l‘Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La disciplina normativa dell’insegnante di sostegno

La figura del docente di sostegno รจ stata introdotta nella scuola dell’obbligo italiana dallโ€™art. 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517, recante le “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonchรฉ’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolasticoโ€. Il docente di sostegno svolge un ruolo di mediazione tra lโ€™alunno portatore di handicap e la comunitร  scolastica per il perseguimento degli obiettivi educativi e didattici previsti per il singolo alunno con disabilitร  nel PEI. Detto documento รจ elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per lโ€™inclusione (cd. GLO), composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dellโ€™alunno (o chi ne esercita la responsabilitร  genitoriale) e di figure professionali specifiche, e con il supporto dell’unitร  di valutazione multidisciplinare e di un rappresentante designato dallโ€™Ente Locale (D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96).

Per poter beneficiare dellโ€™assistenza dellโ€™insegnante di sostegno, i genitori dellโ€™alunno devono preliminarmente ottenere la certificazione di disabilitร , ai sensi della Legge n.104/1992, rilasciata dallโ€™INPS. Per ottenere tale certificazione, il medico curante o il pediatra dellโ€™alunno, a richiesta dei genitori, redigerร  un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso lโ€™INPS e successivamente i genitori prenoteranno telematicamente la visita allโ€™INPS, inserendo un apposito flag nel campo โ€œInsegnante di sostegnoโ€.

La rinuncia all’insegnante di sostegno

Dallโ€™impianto normativo sopra citato emerge con chiarezza che la figura dellโ€™insegnante di sostegno รจ una prerogativa e non un obbligo per lโ€™alunno con disabilitร , sicchรฉ รจ sempre possibile rinunciarvi. Per cui:

  1. lโ€™alunno potrร  non presentare alla scuola la certificazione di disabilitร ;
  2. se la famiglia ha giร  consegnato la certificazione a scuola ed ha giร  lโ€™insegnante di sostegno, potrร  rinunciarvi, comunicando formalmente alla scuola la rinuncia.

Lโ€™O.M. n. 90 del 21.05.2001, contenente โ€œNorme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001โ€, allโ€™art. 15, comma 5, dispone che โ€œ5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalitร  valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, lโ€™alunno non puรฒ essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13โ€.

Dunque, in caso di rinuncia allโ€™insegnante di sostegno, il consiglio di classe puรฒ in ogni caso decidere di adottare il PEI, comunicando un termine entro cui la famiglia possa espressamente rinunciarvi. In difetto, il silenzio varrร  quale assenso allโ€™adozione del PEI. Una volta espressa la rinuncia รจ sempre possibile tornare a richiedere di avvalersi dellโ€™insegnante di sostegno. In ogni caso la rinuncia allโ€™insegnante di sostegno, che dunque si configura come un vero e proprio diritto potestativo, non comporta la rinuncia a tutti gli altri benefici che la L. n. 104/92 prevede in favore delle persone con disabilitร .

L’obbligatorietร  del trattamento riabilitativo

Lโ€™art. 32 della Costituzione recita che โ€œLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivitร , e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puรฒ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puรฒ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaโ€. Dunque, il secondo comma della citata norma costituzionale sancisce la libera autodeterminazione del soggetto nel sottoporsi ad un trattamento sanitario (nel quale puรฒ senzโ€™altro ricomprendersi anche il trattamento riabilitativo), che non puรฒ quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio).

In conclusione, la lettrice potrร  rinunciare allโ€™insegnante di sostegno per questo anno scolastico e richiederlo a settembre del prossimo anno nella nuova scuola (facendo attenzione a presentare la richiesta tempestivamente, in modo da consentire alla nuova scuola di comunicare la relativa disponibilitร  di posto allโ€™Ufficio Scolastico Provinciale per la nomina del docente) e potrร , altresรฌ, cessare le visite al centro riabilitativo, tanto piรน che il bambino รจ seguito sia dallโ€™ospedale che dalla ASL.