L’insegnante di sostegno affianca gli insegnanti di ruolo svolgendo un compito centrale nel percorso di formazione della classe. Nel rispondere alla domanda di una lettrice, vedremo come si diventa insegnante di sostegno, ovvero quale percorso formativo seguire per arrivare a questo traguardo. Una lettrice chiede: “Io vorrei diventare insegnante di sostegno, ho la laurea magistrale ma non ho i 24cfu. Come posso fare? I 30 cfu? I 60? I 36?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
Diventare insegnante di sostegno: la normativa di riferimento
Per diventare insegnanti di sostegno bisogna compiere uno specifico percorso formativo universitario, denominato Tirocinio Formativo Attivo (bandi TFA), al termine del quale si consegue il titolo di specializzazione che dà accesso all’insegnamento su posti di sostegno. Nello specifico, il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 all’art. 13, rubricato “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, ha disposto che:
“1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati”. Il percorso, originariamente disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, è stato attivato per la prima volta nell’a.a. 2013/2014 (I ciclo). Attualmente è in corso di svolgimento l’VIII ciclo (con a.a. 2022/2023) ed è stato appena attivato il IX ciclo (a.a. 2023/2024).
Le modifiche normative
Il D.M. n. 92 dell’08.02.2019, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, ha modificato a partire dal IV ciclo (a.a. 2016/17) i requisiti di accesso al corso, consentendo la partecipazione anche ai docenti non abilitati ma in possesso dei 24 CFU. A seguito dell’eliminazione dei 24 CFU quale requisito di accesso alla seconda fascia GPS (conseguente alle previsioni del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 conv. con mod. in L. n. 76 del 29 giugno 2022) Con nota del 10 aprile 2024 il MUR che chiarito i 24 CFU non sono più da considerarsi requisito necessario per l’accesso al TFA sostengo.
I requisiti di accesso al TFA sostegno
Nello specifico, attualmente con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono requisiti di accesso al TFA sostegno:
- abilitazionespecifica per la classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso
Coloro che sono in possesso dei predetti requisiti potranno accedere al corso previo superamento dei una prova di ammissione articolata in preselettiva, scritta e orale.
Insegnare sostegno senza specializzazione
Fermo restando quanto sin qui detto in ordine al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, in ogni caso è possibile insegnare su posti di sostegno anche senza specializzazione, con il solo possesso del titolo di studio. Le modalità sono due:
- inserendosi nelle GPS della propria materia e esprimendo preferenze anche per supplenze su posti di sostegno: in questo caso si potrà essere chiamati da graduatoria incrociata (l’O.M. che disciplina le GPS prevede che i posti di sostegno che non sia stato possibile coprire con docenti muniti dello specifico titolo di specializzazione, vengano coperti da personale privo di detto titolo. In tale caso, per ogni grado di scuola, gli aspiranti delle varie classi di concorso confluiscono in un’unica graduatoria, detta appunto “incrociata”, dalla quale i docenti vengono chiamati in ragione del miglior punteggio posseduto nelle graduatorie di inclusione);
- attraverso la MAD (la Messa a Disposizione): la MAD è una candidatura che l’aspirante docente inviata alle singole scuole con la quale egli manifesta la sua disponibilità ad accettare incarichi di supplenza. Secondo quanto annunciato dal Ministro per il prossimo anno scolastico la MAD verrà sostituita dall’interpello, ossia una proposta di supplenza che la scuola dirama alle altre scuole e agli Uffici Scolastici provinciali di tutta Italia affinché in tempi rapidi vengano presentate dagli interessati le domande per la supplenza offerta.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto sin qui detto, la nostra lettrice è già in possesso dei requisiti per partecipare al TFA sostegno (essendo in possesso del titolo di studio) e conseguire la specializzazione (già a partire dal prossimo a.s., atteso che in questo periodo pendono i termini per la presentazione alle Università delle domande di partecipazione al test di ammissione).
In alternativa, in occasione del prossimo imminente aggiornamento delle GPS potrà inserirsi nella seconda fascia della propria classe di concorso e partecipare alle nomine da graduatoria incrociata, oppure partecipare all’interpello, ricorrendone i presupposti (che ad oggi ancora non sono stati resi noti).