Torniamo a parlare di lodevole servizio. Questo titolo di preferenza continua a destare interrogativi mentre mancano ormai 4 giorni dalla chiusura della domanda Gps. Nuovi dubbi sorgono, in particolare, riguardo la possibilità di flaggare il titolo in caso di richiesta di aspettativa e in caso di svolgimento di servizi ‘spezzati’. Di seguito i chiarimenti.
Servizio prestato per ‘non meno di un anno’ presso scuole statali
Ricordiamo come ormai possiamo dire risolta la ‘querelle’ circa la non necessaria presentazione di un’attestazione da parte del DS per poter dichiarare il lodevole servizio. Dopo giorni di confusione a gennaio 2024, in occasione della domanda di partecipazione al primo concorso docenti del PNRR, aveva messo un punto fermo al riguardo proprio il Ministero. Va poi precisato che per poter flaggare questo titolo di preferenza occorre aver prestato almeno un anno di servizio (quindi almeno 180 giorni) presso una scuola statale, senza aver subìto sanzioni disciplinari. Ovviamente si fa riferimento ad un anno scolastico e non ad un anno solare.
Lodevole servizio: aspettativa e contratti di supplenza ‘spezzati
Con riguardo all’anno di servizio prestato però in aspettativa occorre fare delle distinzioni. Se si è trattato di un’aspettativa che vale ai fini del servizio (es. pensiamo a quella richiesta per la legge 104) e questa è durata un anno, questa permette di dichiarare il lodevole servizio. Altra cosa è ad esempio invece l’aspettativa non retribuita che, così come non dà punteggio, non può nemmeno essere fatta valere ai fini del lodevole servizio se l’unico anno prestato presso una scuola statale è avvenuto in regime di aspettativa non retribuita.
Per quanto attiene poi ai servizi svolti con contratti di supplenza ‘spezzati’ questi possono essere fatti valere ai fini del lodevole servizio, purchè, sommati, raggiungano l’annualità di servizio richiesto.