Diventare insegnante di sostegno con la laurea triennale. Una lettrice ci chiede: Vorrei diventare insegnante di sostegno presso le scuole secondarie di primo o secondo grado. Possiedo la laurea triennale in Scienze dell’educazione, un Master in Didattica dell’ italiano a stranieri. Consapevole del fatto che per ottenere il ruolo o per accedere ai corsi Indire, sia necessario un titolo abilitante all’ insegnamento o un servizio di almeno triennale (entrambi non in mio possesso), mi chiedevo se avesse senso prepararsi al prossimo ciclo TFA Sostegno 2025 e sperare almeno di poter essere inserita nelle GPS e/o poter rispondere alle richieste di interpelli per il sostegno nella secondaria, una volta esaurite le graduatorie.
Diventare insegnante di sostegno con la laurea triennale
Purtroppo la nostra lettrice non ha né i requisiti per partecipare ai corsi INDIRE, né per partecipare al TFA sostegno 2025, né per accedere alla GPS. A dare questa risposta è l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che argomenta con una spiegazione legata alla normativa di accesso all’insegnamento su sostegno.
La normativa sull’accesso ai percorsi di sostegno
L’accesso al TFA sostegno è regolamentato dal D.M. n 92 dell’08.02.2018 che all’art. 3, nel disciplinare i “Requisiti di ammissione” al percorso, al punto b) stabilisce che “b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Il decreto legislativo richiamato è il D. Lgs 59/2017 che, al comma 1 dell’art. 5, nel regolamentare la partecipazione ai concorsi, così dispone “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.
Dunque, affinché si possa partecipare ai concorsi e, dunque, al TFA Sostegno è necessario avere una laurea magistrale o a ciclo unico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente che, attualmente, è il DPR n.19/2016 e il DM n. 259/2017. Orbene, il disposto normativo è chiaro: la laurea triennale non è titolo di accesso nella scuola secondaria, né tantomeno i Decreti citati contemplano la laurea triennale quale titolo di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria. Lo stesso vale per l’accesso ai percorsi INDIRE.
La normativa sull’accesso alle GPS
Quanto alla disciplina dei titoli di accesso alle GPS, le ordinanze ministeriali che regolamentano gli aggiornamenti biennali contengono una specifica norma che detta le condizioni per l’inserimento nelle GPS. L’ordinanza ministeriale vigente è la n. 88/2024, relativa al biennio scolastico 2024/26, che, all’art 3, comma 9, dispone che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
Orbene, anche la citata norma, con riferimento ai titoli di accesso alla GPS richiama la normativa vigente per la specifica classe di concorso, ossia i citati DPR n. 19/2016 e DM n. 259/2017.
La normativa sull’interpello
Quanto ai titoli di studio che si debbono possedere per rispondere all’interpello, l’art. 13, comma 3, dell’O.M. n. 88/2024 recita che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14”.
Dunque anche per partecipare all’interpello è necessario essere in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, secondo quanto previsto del DPR n.19/2016 e dal DM n. 259/2017.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, premesso che per poter partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno ed ottenere il ruolo, non è sufficiente il servizio triennale, ma, con riferimento alla scuola secondaria, occorre una laurea magistrale o a ciclo unico, secondo quanto previsto del DPR n.19/2016 e dal DM n. 259/2017. La nostra ascoltatrice, in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione e del Master in Didattica dell’italiano a stranieri, non potrà accedere né ali percorsi INDIRE, né al TFA sostegno, né alle GPS e neppure rispondere agli interpelli.