In merito ai prossimi concorsi docenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato nei giorni scorsi i decreti riguardanti le procedure per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con la nuova tabella di valutazione dei titoli

Tabella di valutazione dei titoli concorsi docenti, il servizio reso tramite MAD

Per quanto riguarda la valutazione del servizio effettuato tramite domanda di messa a disposizione, occorre sottolineare che non vi sono differenze rispetto alla supplenza da graduatorie provinciali o da graduatorie d’istituto. Ai fini del concorso, il servizio prestato tramite MAD è equipollente a quello riguardante un incarico ricevuto da GPS, eccezion fatta per determinate casistiche.

Innanzitutto, bisogna premettere che la valutazione del servizio è strettamente correlata al possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento in una determinata classe di concorso e/o tipologia di posto. In caso contrario, il servizio effettuato senza possedere il titolo di studio richiesto dalla normativa vigente è da considerarsi ‘senza titolo’.
Il servizio reso senza titolo non è valutabile anche se la Nota del Ministero dell’Istruzione N. 1290 del 22 luglio 2020 specifica quanto segue: ‘Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda’.

Pertanto, se al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie il docente è in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso relativa a quel determinato insegnamento, il servizio svolto in precedenza senza titolo sarà considerato valutabile.
Seppur la Nota si riferisca al punteggio relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze, lo stesso principio è stato applicato anche nei concorsi precedenti (vedi concorso straordinario).

Pertanto, il servizio svolto tramite MAD è equiparabile a quello prestato da GPS e GI, a condizione che sia stato svolto con il possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento in quella determinata classe di concorso. Tuttavia, nel caso in cui il servizio sia stato svolto senza il possesso del titolo, il servizio sarà ugualmente valutabile nel caso in cui l’aspirante risulti in possesso del titolo al momento della presentazione della domanda per il concorso.