Prove orali concorsi docenti
Prove orali concorsi docenti

Concorsi PNRR 2, la novità riguardante il punteggio minimo per poter accedere alla prova orale della seconda procedura concorsuale legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta suscitando non poche polemiche. A differenza del primo concorso, infatti, il punteggio minimo di 70 centesimi potrebbe non bastare per poter accedere all’orale.

Punteggio minimo per accedere all’orale del concorso docenti PNRR 2, varierà da regione a regione

Per superare la prova scritta del concorso PNRR 2 sarà richiesto un punteggio minimo di 70 su 100. Tuttavia, con la conversione in legge del DL Scuola e Sport (DL 71/2024), è stata introdotta un’importante modifica riguardante il numero di candidati che saranno ammessi alla prova orale.

La novità introdotta con la legge N. 106 

La legge N. 106/2024, che ha convertito il decreto, ha aggiunto l’articolo 14-bis, dove si stabilisce che, al termine della prova scritta, sarà ammesso alla fase orale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per ciascuna Regione e classe di concorso o tipologia di posto. Questo avverrà a condizione che i candidati abbiano raggiunto il punteggio minimo di 70 punti. Inoltre, saranno inclusi nella prova orale anche coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. In sostanza, il superamento della soglia minima di 70 punti non sarà sufficiente: l’accesso alla prova orale sarà determinato dai punteggi più alti, creando una graduatoria basata esclusivamente sul merito.

Disparità di trattamento tra candidati per la soglia minima di accesso all’orale?

Uno dei motivi di discussione sui social è legato al fatto che, per una specifica classe di concorso, la soglia minima di accesso alla prova orale potrà cambiare da Regione a Regione. Se un punteggio minimo di 70, ad esempio, potrà essere sufficiente in Piemonte potrebbe non essere sufficiente in Basilicata. Il TAR, comunque, si è già espresso sulla questione, sul fatto che si potesse venire a creare una disparità di trattamento tra candidati.

Il TAR ha ritenuto che tale provvedimento sia legittimo perché questa differenziazione risulta coerente con il carattere regionale della graduatoria di merito del concorso: il TAR, infatti, ha sottolineato che questa differenziazione rifletta la diversa dotazione organica regionale delle varie classi di concorso e tipologie di posto e quindi riflette le diverse disponibilità che variano da Regione a Regione. Questo criterio di differenziazione è stato ritenuto legittimo sempre che, dice il TAR, sia unico il criterio di valutazione per tutte le Regioni. Inoltre, questo criterio è stato ritenuto legittimo in quanto i candidati hanno la libertà di scegliere per quale Regione presentare la domanda per il concorso.