È quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, con una articolata sentenza resa il 30 aprile scorso su un ricorso proposto da un candidato a funzioni di professore universitario di prima fascia che si era visto attribuire un giudizio negativo da parte della Commissione in quanto le pubblicazioni del ricorrente erano state considerate non coerenti con le tematiche di riferimento del settore.
La sentenza sui giudizi della commissione
L’aspirante professore universitario ritenendo il giudizio del tutto illegittimo, con il patrocinio dell’Avv. Simona Manca del foro di Lecce, aveva immediatamente adito il TAR Lazio il quale, nel condividere pienamente l’assunto difensivo dell’Avv. Manca, ha ritenuto che sia il giudizio finale della Commissione che i singoli giudizi individuali dei commissari con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, fossero stati redatti mediante l’utilizzo di formule eccessivamente generiche o apodittiche, a tratti contraddittorie, tali da non consentire di poter verificare il percorso logico seguito dalla Commissione, con conseguente difetto di motivazione del giudizio impugnato.
Sul punto, il Tribunale ha evidenziato come non fosse necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno che risultasse evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari, laddove questi fossero stati formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione.
Le conclusioni
Fatte queste necessarie precisazioni, Il TAR, considerando che la commissione aveva agito discostandosi da detti principi, ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Manca in favore del proprio assistito ed ha annullato gli atti contenenti il giudizio negativo formulato dalla Commissione, ordinando la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione e condannando, altresì, il Ministero alla refusione delle spese di giudizio.
Avvocato Maria Rosaria Altieri